La brevità dei termini può qualificarsi come un oggettivo e insuperabile impedimento alla presentazione delle offerte?

Giu 12, 2025

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Leccessiva brevità dei termini di durata della procedura, per quanto contratti, non può qualificarsi come un oggettivo e insuperabile impedimento alla presentazione delle offerte e dunque essere considerata come clausola immediatamente escludente.

Almeno nel caso scrutinato dal Tar Sardegna.

Le ricorrenti hanno infatti contestato, tra i vari motivi, come le modalità concrete di svolgimento della procedura, nonché le tempistiche estremamente ristrette (pari complessivamente a 12 giorni, di cui 8 per la presentazione delle offerte, in concomitanza con le festività natalizie) evidenzierebbero, la volontà di mascherare un affidamento diretto sotto le vesti di una procedura competitiva.

Le ricorrenti non hanno comunque partecipato alla procedura.

Tar Sardegna, Sez. II, 11/06/2025, n. 523 dichiara inammissibile il ricorso:

Infine, la procedura di gara in esame non ha previsto alcuna clausola immediatamente escludente. Sul punto, il Collegio deve evidenziare che possono essere qualificate come tali soltanto quelle previsioni della lex specialis che, incidendo in via immediata e diretta sulla possibilità delloperatore economico di partecipare alla procedura, concretizzano una lesione di per s già attuale senza bisogno di ulteriori atti applicativi e lo onerano dellimmediata impugnativa entro il termine decadenziale. Tra queste, sono state delineate le clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati, di regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile, le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, le clausole impositive di obblighi contra ius.

Da quanto sinora esposto deriva che la qualificazione di una clausola come immediatamente escludente può aversi eccezionalmente e solo a fronte di previsioni della legge di gara che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sullinteresse delle imprese, precludendo, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, unutile partecipazione alla gara delloperatore economico e la possibilità di formulare unofferta oggettivamente competitiva.

Ciò non può affermarsi nel caso concreto, in cui le ricorrenti hanno contestato leccessiva brevità dei termini di durata della procedura (pari complessivamente a 12 giorni, di cui 8 per la presentazione delle offerte, in concomitanza con le festività natalizie). Siffatti termini, per quanto contratti, non possono qualificarsi come un oggettivo e insuperabile impedimento alla presentazione delle offerte, come dimostrato anche dalleffettiva partecipazione di tre operatori economici alla procedura di gara. Conseguentemente, sarebbe stato onere della ricorrente partecipare alla gara e, eventualmente, far valere a seguito delladozione degli atti applicativi della lex specialis la loro eventuale illegittimità, qualora il risultato non soddisfacente della gara stessa fosse da ricondurre alleccessiva limitatezza dei termini concessi agli operatori economici per la presentazione delle offerte.

Per tutte le ragioni esposte, non ricorrendo alcuna delle ipotesi derogatorie enucleate dalla giurisprudenza, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di legittimazione attiva, non avendo le ricorrenti partecipato alla procedura di gara.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/06/2025 di Roberto Donati