Il Bando prevedeva che lofferta economica dovesse indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
La ricorrente contesta loperato della stazione appaltante perché lofferta dellaggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara non avendo indicato, come richiesto espressamente dal bando di gara, a pena di esclusione, i prezzi unitari.
Il Tar accoglie il ricorso stabilendo che una prescrizione di natura tecnico-procedurale relativa alle modalità di formulazione dellofferta tramite piattaforma telematica non può ritenersi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione dellarticolo 10 del Codice, pensato e limitato ai requisiti soggettivi dellofferente.
Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 10/06/2025, n. 1039:
11. Così superate le eccezioni pregiudiziali, nel merito, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
11.1. Orbene, lunica doglianza formulata dalla parte ricorrente è fondata quanto al profilo dellomessa indicazione dei prezzi unitari nellambito dellofferta economica dellaggiudicataria, in palese violazione dellart. 23 della lex specialis.
11.2. Tale ultima disposizione – contenuta a pagina 17 del bando di gara prodotto dalla parte ricorrente –, per quanto qui rileva, precisa che: lofferta economica firmata secondo le modalità richieste deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
11.3. La clausola posta dalla stessa stazione appaltante è chiarissima e non presenta alcun margine di ambiguità.
11.4. Lomessa indicazione dei prezzi unitari nellambito della relativa offerta economica, oltre ad essere pacificamente ammessa negli atti del giudizio dalla società controinteressata (cfr. pagina 3 e ss. della memoria depositata in data 24.01.2025) nonché a non essere smentita documentalmente dalla stessa, emerge chiaramente anche dal tentativo di ottenere linterpretatio abrogans della clausola escludente di cui allart. 23 del bando di gara con la formulazione di un quesito sottoposto in corso di causa alla stazione appaltante (cfr. documenti depositati in data 05.05.2025).
11.5. Peraltro, la clausola escludente in questione non può certo essere disapplicata da questo giudicante.
11.6. In proposito, deve ritenersi infondata leccezione – formulata dalla società controinteressata – di nullità della predetta clausola per violazione del principio di tassatività di cui allart. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023.
11.7. La censurata previsione del bando, infatti, non può certo ritenersi nulla per violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione, poiché diversi e separati sono gli ambiti di applicazione di tali disposizioni, pur perseguendo esse una finalità comune: lart. 10 del nuovo Codice dei contratti pubblici mira a tutelare la massima partecipazione alla gara vietando previsioni in tema di requisiti di partecipazione ulteriori a quelle espressamente previste in tale fonte, mentre lart. 23 del bando si limita a regolamentare le modalità di formulazione dellofferta (in questo caso economica) in vista di una regolare presentazione della stessa. Dunque giammai una prescrizione di natura tecnico-procedurale relativa alle modalità di formulazione dellofferta tramite piattaforma telematica potrebbe ritenersi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione pensato e limitato ai requisiti soggettivi dellofferente (rectius, ai requisiti di moralità di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023): la prima disposizione guarda in qualche modo alla conformità oggettiva dellofferta, laltra ai requisiti soggettivi di chi la presenta (cfr. ex multis, T.a.r. Perugia, sentenza n. n. 122/2025). Ciò a fortiori se si considera che nel diritto amministrativo (a differenza che nel diritto civile) la nullità è eccezionale e necessariamente di stretta interpretazione e che, di contro, la regola è lannullabilità con il conseguente onere di impugnazione, a pena di decadenza, nei termini perentori previsti dal codice del processo amministrativo.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/06/2025 di Roberto Donati

