MIT: Applicazione della disciplina BIM in riferimento all’art. 225-bis del nuovo codice

Giu 9, 2025

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 03/06/2025, n. 3480 ha risposto al seguente quesito:

Chiediamo di chiarire:  Se lart. 225-bis del d.lgs 36/23 vada inteso nel senso che se il DOCFAP risulta approvato entro il 31.12.24, anche per le procedure bandite dal 1.1.25 per laffidamento della proget. di lavori stimati di importo superiore a 2.000.000 euro possano non prevedere lobbligo di progettare in BIM.  Se tale esonero vale anche nei casi in cui la progettazione riguardi lavori inseriti nella programmazione dellente prima del 31.12.24 ma per il quale non sia stato redatto il DOCFAP in quanto non obbl. ex art. 2 c. 5 All. I.7 (lavori a 2.000.000 euro, debbano ritenersi esentate dallobbl. di BIM, non solo ex art. 225-bis d.lgs. 36/23, ma anche in quanto lobbl. di BIM decorre dal 1.1.25 e non può incidere retroat. su incarichi di proget. già affidati a tale data senza la maggior. del compenso (All. I.13 d.lgs. 36/23).

Risposta aggiornata

Secondo lart. 225-bis, comma 2, del Codice Le disposizioni di cui allarticolo 43 sulladozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui allarticolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dellarticolo 2, comma 5, dellallegato I.7. Pertanto, lobbligo di progettare in BIM non si applica se il DOCFAP è stato redatto entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024, ossia entro il 31.12.2024. Nel richiamare i principi affermati nei pareri n. 2128 e 3368, quanto già progettato può mantenersi fermo per quanto attiene ai contenuti e ai livelli della progettazione, mentre per la gara di lavori troverà applicazione la disciplina sopravvenuta, ivi incluso lobbligo di aggiornamento degli elaborati necessari per lespletamento della gara (CSA e schema di contratto). Tale esonero vale anche per le opere inserite in programmazione entro il 31.12.2024, ma di importo inferiore alle soglie eurounitarie, per cui non è stato redatto il DOCFAP in quanto escluso espressamente dallart. 2, comma 5, dellAllegato I.7. Infatti, ai fini dellesclusione lart. 225-bis fa riferimento allavvio del procedimento di programmazione, mentre la redazione del DOCFAP è richiesta mediante rinvio allart. 2, comma 5, dellAllegato I.7, con la conseguenza che, ai fini delloperatività dellesonero, la redazione del DOCFAP è necessaria solo in quanto prevista dallAllegato I.7.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 09/06/2025