Non compatibili con la normativa europea limiti quantitativi alla partecipazione agli RTI
Nei casi di affidamenti a raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), la libera suddivisione delle quote di partecipazione ed esecuzione dei lavori tra gli operatori riuniti deve essere effettuata entro il limite consentito dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuno di essi, in considerazione delle prestazioni che ci si è impegnati a realizzare. Non può la singola impresa assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta.
Una modifica delle quote, proposta dal raggruppamento affidatario dellappalto rispetto a quanto indicato in sede di offerta, può essere autorizzata dalla stazione appaltante, a cui è rimessa ogni valutazione sulla compatibilità di tale modifica con i requisiti posseduti dalle imprese interessate, anche sulla base delle previsioni del bando di gara laddove siano stati riservati alcuni compiti essenziali ad un partecipante del raggruppamento.
È quanto evidenzia, con riferimento ad una gara disciplinata dal d.lgs. 50/2016 ma con avviso riferito anche al nuovo Codice degli Appalti, il parere di funzione consultiva n. 21 approvato dal Consiglio dellAnac il 21 maggio 2025 in risposta a una richiesta di chiarimenti avanzata da un importante Comune capoluogo di Regione del Sud Italia.
La questione è relativa a un accordo quadro per manutenzione e pronto intervento negli spazi della città storica nonché di valorizzazione di sito Unesco, affidato dal 2018 a unassociazione temporanea. In tale ambito, una richiesta di modifica delle quote – a seguito della quale la mandataria avrebbe mantenuto una quota di partecipazione del 5% e la mandante del 95%, determinando uninversione di ruolo delle stesse allinterno dellATI – è stata avanzata in fase di esecuzione del terzo contratto attuativo dellaccordo quadro stesso.
Su questo punto specifico, il parere conclude per la possibilità per il raggruppamento affidatario di procedere alle modifiche dellassetto interno al raggruppamento stesso, purché non finalizzate ad eludere lapplicazione del Codice e previa verifica, da parte della stazione appaltante, dei requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese del RTI in relazione alle prestazioni da eseguire.
Il parere dellAutorità Anticorruzione ha ribadito lincidenza, sulla disciplina di settore, della sentenza della Corte di Giustizia dellUnione europea c-642/20 del 28 aprile 2022, che ha determinato il superamento del principio, sancito dallart. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, di necessaria partecipazione maggioritaria della capogruppo, sia in termini di requisiti posseduti che di quota di prestazioni da eseguire: la volontà del legislatore europeo – viene ricordato citando anche lavviso espresso dal Consiglio di Stato – è stata quella di limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione alle gare di appalto anche da parte di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese.
Come già osservato da Anac con specifico atto di segnalazione del luglio 2022, sono incompatibili quindi con la normativa comunitaria (e in particolare con la direttiva appalti n. 2014/24/UE) le disposizioni nazionali che impongano in via generale limiti organizzativi con un approccio di tipo puramente quantitativo alla partecipazione alle procedure di gara da parte dei raggruppamenti, fermo restando il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese in RTI deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa.
Fonte: ANAC del 04/06/2025

