Il caso e la rilevanza della decisione
Con la sentenza n. 10136 del 27 maggio 2025, il TAR Lazio ha fornito unulteriore, significativa interpretazione del principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal gestore uscente avverso un nuovo affidamento diretto, ritenendo insussistente linteresse legittimo a ricorrere in capo alloperatore economico escluso ope legis dal successivo affidamento.
Il caso riguardava una procedura ex art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, preceduta da un avviso pubblico per manifestazioni di interesse e seguita da inviti a presentare offerta economica.
Il valore dellappalto, inferiore a 140.000 euro, consentiva il ricorso allaffidamento diretto procedimentalizzato.
Il principio di rotazione e il nuovo Codice dei contratti pubblici
Lart. 49 del d.lgs. 36/2023 ribadisce il valore cogente del principio di rotazione negli affidamenti diretti, introducendo una struttura normativa più articolata rispetto alla previgente disciplina.
Il principio si applica a tutela della concorrenza e per evitare fenomeni di consolidamento artificioso delle posizioni di mercato, impedendo la partecipazione delloperatore uscente, salvo motivazione rafforzata.
Tale motivazione, prevista al comma 4 dellart. 49, deve fondarsi su:
- accertata qualità dellesecuzione pregressa,
- specifica esigenza di continuità del servizio,
- assenza di alternative rilevanti sul mercato.
Linammissibilità del ricorso: il venir meno dellinteresse legittimo
Il TAR ha dichiarato linammissibilità del ricorso per difetto di interesse, evidenziando che il principio di rotazione preclude in radice la possibilità di riaffidamento al gestore uscente, a meno che la stazione appaltante non abbia adeguatamente motivato in deroga.
Nel caso in esame:
- non è stata condotta unistruttoria sul mercato che dimostrasse lassenza di alternative;
- non è stata valorizzata lesecuzione pregressa;
- laffidamento non è stato sorretto da alcuna motivazione eccezionale.
La partecipazione alla fase istruttoria non determina il superamento della preclusione, perché il meccanismo restava comunque un affidamento diretto.
Né il coinvolgimento procedimentale attribuisce alloperatore uscente una posizione giuridica differente, idonea a fondare un interesse legittimo alla riedizione del rapporto contrattuale.
La procedimentalizzazione non trasforma la natura della procedura
Il TAR ha ribadito un principio già affermato in giurisprudenza: la procedimentalizzazione dellaffidamento diretto (con avvisi pubblici, indagini esplorative, comparazione tra offerte) non lo trasforma in procedura negoziata o aperta.
Si tratta di strumenti a garanzia della trasparenza, ma che non fanno venir meno la natura unilaterale e discrezionale dellaffidamento diretto.
Conseguentemente, il rispetto del principio di rotazione non può essere eluso con una consultazione pluralistica, se questa non si traduce in una procedura selettiva vera e propria.
Considerazioni conclusive: rotazione come vincolo sostanziale
La decisione del TAR Lazio cristallizza un orientamento che rafforza lefficacia giuridica del principio di rotazione, confermandone la portata imperativa anche nel nuovo Codice.
Non si tratta, quindi, di un mero criterio discrezionale, ma di un vincolo che condiziona ex ante lindividuazione del nuovo contraente.
In assenza di una motivazione rafforzata ai sensi dellart. 49, comma 4, il gestore uscente non può essere destinatario del nuovo affidamento e non può impugnare gli atti di gara, poiché difetta dellinteresse legittimo a ricorrere.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 04/06/2025

