FOCUS: “Commissione giudicatrice, interesse a ricorrere e requisiti di competenza: il Consiglio di Stato fa chiarezza sull’art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici”

Giu 3, 2025

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Premessa

Con la sentenza n. 4196 del 16 maggio 2025, il Consiglio di Stato (Sez. V) interviene su questioni centrali in materia di procedure di gara, chiarendo che la nomina della commissione giudicatrice può essere impugnata solo allesito del procedimento, quando si rende attuale la lesione giuridica dellinteressato.

Viene ribadito il principio di ragionevole omogeneità delle competenze richieste ai commissari ai sensi dellart. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, respingendo interpretazioni eccessivamente formalistiche.

Limpugnabilità differita della nomina della commissione

Con la sentenza n. 4196/2025, il Consiglio di Stato riafferma che la nomina della commissione giudicatrice può essere contestata solo allesito del procedimento di gara, ossia nel momento in cui viene approvato il verbale delle operazioni di gara e si consolida la lesione della sfera giuridica delloperatore.

In tal senso, si tratta di un atto endoprocedimentale, non lesivo in sé, e quindi non autonomamente impugnabile, come chiarito anche da Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 193 e Sez. VII, 3 dicembre 2024, n. 9675.

Il Consiglio di Stato conferma che solo in via eccezionale possono essere oggetto di impugnazione anticipata quegli atti che siano vincolati o che determinino un arresto procedimentale.

La competenza dei commissari e linterpretazione dellart. 93 del Codice

Il punto centrale della decisione è linterpretazione dellart. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alla nozione di esperti nello specifico settore cui si riferisce loggetto del contratto.

Il Consiglio di Stato respinge una lettura eccessivamente rigorosa e formalistica, ritenendo sufficiente che i commissari siano competenti in materie omogenee, anche se non identiche, rispetto alloggetto della gara.

In particolare:

  • la pedagogia e la didattica rientrano nelle discipline omogenee rispetto alleducazione della prima infanzia;
  • non è richiesta una specializzazione esclusiva nel micro-settore oggetto dellappalto;
  • lesperienza può derivare anche da incarichi precedenti e ruoli amministrativi inerenti ai servizi educativi.

È dunque legittima la nomina di commissari con esperienza nella didattica generale o nella gestione dei servizi educativi, pur in assenza di un titolo accademico specifico sulla fascia 0-6 anni.

Il contenuto del disciplinare non può vincolare linterpretazione dellart. 93, che è norma sovraordinata e generale.

Il Consiglio ribadisce che:

  • non è necessaria una competenza specialistica esclusiva (Cons. Stato, Sez. III, n. 7595/2019),
  • lesperienza può risultare anche da incarichi e attività pregresse (Sez. III, n. 8700/2019),
  • la competenza può essere ripartita tra i membri, con almeno due su tre esperti nel settore e un terzo con formazione più generale.

Conclusioni

La sentenza fornisce una lettura sistematica delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, rafforzando uninterpretazione flessibile e teleologica dellart. 93, volta a evitare irrigidimenti che ostacolino lefficacia dellazione amministrativa.

A cura della Redazione TuttoGarePA del 03/06/2025