Con la sentenza n. 977 del 28 maggio 2025, il TAR Campania, Salerno, Sez. I, ha affrontato una questione di rilievo pratico e sistematico nelle procedure di evidenza pubblica: lammissibilità della convalida di unaggiudicazione definitiva disposta in assenza della previa verifica dei requisiti generali e speciali dellaggiudicatario.
Il fatto
La stazione appaltante aveva disposto laggiudicazione definitiva del servizio allimpresa controinteressata senza eseguire la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, come imposto dallart. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023.
Tale aggiudicazione, dunque, risultava viziata per violazione della disciplina procedimentale in materia di affidamenti.
Con successivo provvedimento, adottato circa un mese dopo, lAmministrazione ha nuovamente disposto laggiudicazione definitiva e dichiarato lefficacia dellaffidamento, questa volta previa verifica dei requisiti in capo allaggiudicatario.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di convalida, ritenendolo lesivo e illegittimo.
La decisione del TAR
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il potere di convalida esercitato dallAmministrazione ai sensi dellart. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241/1990.
In particolare, ha qualificato il secondo provvedimento come una sanatoria, volta a rimuovere il vizio di legittimità consistente nella mancanza della verifica dei requisiti nel primo provvedimento.
Secondo il TAR, lAmministrazione ha operato correttamente nel rinnovare laggiudicazione, adottando un atto che – a valle dellavvenuta verifica dei requisiti – ha sanato il vizio originario, mantenendo al contempo la continuità dellazione amministrativa.
Il quadro normativo e giurisprudenziale
Lart. 17, comma 5, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) stabilisce che laggiudicazione definitiva è disposta dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte dellofferente.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che la mancanza di tale verifica costituisce vizio procedimentale rilevante e comporta lillegittimità dellaggiudicazione (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 4 febbraio 2025, n. 168).
Tuttavia, la stessa giurisprudenza, richiamata anche dalla pronuncia in esame (Cons. Stato, Sez. V, n. 7891/2023; Sez. VI, n. 5999/2023), riconosce che, ai sensi dellart. 21-nonies, comma 2, L. 241/1990, la pubblica amministrazione può convalidare atti affetti da vizi di legittimità, purché sussistano ragioni di pubblico interesse e il vizio non sia insanabile.
Il TAR Salerno ha chiarito che tale potere di convalida può esprimersi anche sotto forma di sanatoria, qualora il vizio consista nellomissione di una fase procedimentale poi regolarmente espletata.
La portata della decisione
La sentenza si segnala per almeno tre ragioni:
- Riconduce alla convalida anche laggiudicazione rinnovata, in cui si ripete il medesimo effetto sostanziale – la scelta dellaggiudicatario – una volta rimosso il vizio formale.
- Conferma la distinzione tra aggiudicazione e dichiarazione di efficacia, precisando che lefficacia dellaggiudicazione decorre solo a valle della verifica dei requisiti, e che unaggiudicazione formalmente disposta ma inefficace non è, di per sé, lesiva.
- Sottolinea la rilevanza del principio del risultato, affermando che linteresse pubblico è tutelato meglio da una sanatoria tempestiva e ragionevole piuttosto che da un annullamento in autotutela che comprometterebbe la continuità e lefficienza dellazione amministrativa.
Conclusioni
La pronuncia del TAR Campania, Salerno, n. 977/2025 offre una lettura pragmatica e coerente dellart. 21-nonies, comma 2, L. 241/1990, estendendone lapplicabilità anche agli atti delle procedure di gara.
Laddove laggiudicazione sia viziata da un errore meramente procedimentale e non ancora efficace, la sanatoria successiva, mediante rinnovata aggiudicazione, può rappresentare un rimedio idoneo e conforme al principio del buon andamento.
Un orientamento che, pur ribadendo limportanza della verifica dei requisiti, evita rigidità formali e valorizza il risultato amministrativo in unottica di efficienza e legalità sostanziale.
A cura della Redazione TuttoGare PA del 03/06/2025

