In tema di redistribuzione delle risorse pubbliche, listituto del soccorso istruttorio si confronta con una soglia applicativa particolarmente elevata, ben oltre quella sperimentata nelle ordinarie gare pubbliche.
La sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V Bis, 19 maggio 2025, n. 9493, si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tali procedure, valorizza il principio della par condicio dei concorrenti a scapito della massima partecipazione.
Il contesto: dalla gara allavviso pubblico di finanziamento
A differenza delle procedure di gara per laffidamento di contratti pubblici, le selezioni per lassegnazione di contributi o finanziamenti pubblici si configurano come attività di redistribuzione di risorse economiche. In tale ambito, il concorrente non aspira a un contratto sinallagmatico, ma alla concessione di un beneficio erogato in virtù di finalità pubbliche predefinite.
Questa distinzione si riflette sulla portata dellistituto del soccorso istruttorio, la cui funzione – secondo la pronuncia in commento – non può tradursi in unoccasione di sanatoria postuma di errori, omissioni o carenze documentali che altererebbero la parità tra i partecipanti.
Il principio di autoresponsabilità come argine al soccorso
Il Collegio richiama il principio di autoresponsabilità del concorrente, già delineato dal Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 4931/2016 e n. 4932/2016), che impone a ciascun partecipante di sopportare le conseguenze degli errori nella formulazione della domanda, laddove la lex specialis risulti chiara e univoca.
Ciò vale a maggior ragione nei procedimenti a partecipazione di massa, dove lamministrazione è chiamata a operare su una pluralità di istanze – spesso standardizzate – e la certezza del diritto e lefficienza amministrativa impongono confini netti allelasticità istruttoria.
Regolarizzazione sì, integrazione no
Il T.A.R. chiarisce che può ammettersi solo la regolarizzazione formale della domanda, ossia la correzione di vizi che non alterano loriginaria dichiarazione di volontà del concorrente.
È invece esclusa ogni possibilità di integrazione documentale ex post, che equivarrebbe alla presentazione di una nuova domanda fuori termine.
Diversamente opinando, il soccorso istruttorio si trasformerebbe in uno strumento elusivo delle regole di gara.
La giurisprudenza conforme è ampia e ben radicata: si vedano, tra le altre, T.A.R. Reggio Calabria, Sez. I, n. 150/2021; T.A.R. Cagliari, Sez. I, n. 26/2016; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5698/2018; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2014.
Il rigore giustificato dalla finalità pubblica
La sentenza pone in luce anche la natura funzionale dellintervento pubblico: nelle procedure di finanziamento lamministrazione non persegue linteresse del singolo beneficiario, bensì obiettivi pubblici definiti dalla legge o dal bando.
Come ricordato dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 50/2017), ciò implica uninterpretazione rigorosa delle disposizioni attributive del beneficio, non solo a tutela della concorrenza ma anche per evitare linsorgenza di aiuti di Stato illegittimi.
Conclusioni
La pronuncia in commento conferma la linea rigorista che ormai domina il settore della concessione di contributi pubblici: laddove si tratti di redistribuire risorse, la discrezionalità dellamministrazione deve confrontarsi con vincoli formali inderogabili, a tutela dellimparzialità e della parità di trattamento.
Il soccorso istruttorio, pur costituendo uno strumento essenziale per garantire la massima partecipazione e leffettività del procedimento, non può travalicare i limiti della regolarizzazione.
In assenza di errori formali, lomissione o lerrore sostanziale non può che condurre allesclusione, pena la violazione del principio della par condicio.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 29/05/2025

