Certificazioni di qualità non ammesse tra i requisiti di partecipazione. Procedura da rifare

Mag 29, 2025

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Certificazioni di qualità non ammesse tra i requisiti di partecipazione. LAzienda sanitaria deve rifare la procedura

In una gara per laffidamento di servizi sanitari, la previsione di una clausola dallefficacia sostanzialmente escludente, che impone il possesso di determinate certificazioni di qualità come requisito di partecipazione, non è conforme al Codice degli Appalti.

Pertanto, lAzienda sanitaria universitaria Friuli Centrale è tenuta ad annullare in autotutela gli atti di gara e a bandirne una nuova in conformità alle indicazioni fornite. Lo ha stabilito Anac con la delibera n. 203, approvata dal Consiglio dellAutorità il 21 maggio 2025.

La procedura in questione riguardava laffidamento di un servizio per la realizzazione di un sistema integrato di archiviazione, tracciabilità e rintracciabilità di vetrini, blocchetti, macro cassette, macro vetrini, comprensivo della realizzazione e gestione di un archivio di conservazione a lungo termine e dellallestimento di archivi temporanei per un periodo di sessanta mesi. Limporto dellaffidamento è di cinque milioni e mezzo di euro (5.580.897,74 euro).

In base alla ricostruzione di Anac, loperato della Stazione appaltante in tema di determinazione dei requisiti di partecipazione è viziato da una incompleta e carente istruttoria, difettando, in particolare, la corretta declinazione degli stessi in conformità alla disciplina di riferimento.

In caso di carenza della certificazione di qualità richiesta nel Capitolato – scrive lAutorità -, non pare dubbio che questa determini lesclusione del concorrente. Appare dirimente in tal senso la formulazione dellultimo inciso che richiede la comprova della certificazione che i partecipanti devono dichiarare di possedere. In funzione di ciò  indipendentemente dalla fonte, purché contenuta nella lex specialis  la previsione in esame non appare correttamente apposta. Deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità.

Fonte: ANAC del 29/05/2025