Le ricorrenti denunziano lillegittimità della delibera con cui la stazione appaltante ha ritenuto di affidare direttamente la gestione di una casa di riposo, nelle more dello svolgimento della gara per laffidamento del servizio. Infatti, essendo in presenza di una concessione e non di un appalto, non sarebbero applicabili le disposizioni, dettate dal codice dei contratti pubblici, per laffidamento diretto di un servizio (artt. 50, comma 1, lett. b) e c) e 76, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023).
Sostengono in sostanza le ricorrenti, per un verso, che sarebbe evidente che il contratto di gestione della casa di riposo debba qualificarsi come una concessione e, per altro verso, che in nessun caso in materia di concessioni è consentito laffidamento diretto anche se temporaneo di un servizio, neanche quando il valore della concessione è inferiore alla soglia dei 140.000 euro stabilita per gli appalti di servizi dallart. 50, comma 1, lett. b), del codice dei contratti pubblici, dovendosi invece necessariamente seguire la procedura indicata dallart. 187 del D.lgs. n. 36/2023.
Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 27/05/2025, n. 1165 accoglie il ricorso:
8. Così qualificato laffidamento per cui è causa, ad esso non può che applicarsi lart. 187 del D.lgs. n. 36/2023, alla cui stregua per laffidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui allarticolo 14, comma 1, lettera a), lente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per lente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo.
Osserva il Collegio che la scelta del legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici è stata quella di regolamentare in via autonoma le concessioni, quali species del genus del partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, riconoscendone come detto lautonomia rispetto ai contratti di appalto, non solo per quanto attiene agli aspetti sostanziali, ma anche per quanto di specifica attinenza ai profili procedurali.
Si assiste, infatti, ad una autonoma regolamentazione delle procedure di affidamento delle concessioni, senza alcun rinvio alla disciplina riguardante il settore degli appalti, al fine, evidentemente ritenuto essenziale, di attribuire autonoma dignità ad una porzione ormai rilevante dei contratti pubblici.
Anche per quanto di specifica attinenza alle concessioni di importo inferiore alla soglia europea, la scelta del Legislatore del 2023 è stata quella di operare una radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente laffidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo allart. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando lopzione dellente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice (cfr. in termini, TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043)
Alla luce delle esposte considerazioni, il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che nella specie ricorre un rapporto di concessione di un servizio pubblico rispetto al quale non è possibile laffidamento diretto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8220) neanche per importi inferiori alla soglia europea, mentre la disciplina applicabile è quella dettata dallart. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
9. Per le ragioni esposte e con assorbimento delle ulteriori censure il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei termini esposti in motivazione e, per il resto, va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/05/2025 di Roberto DonatI

