Costo manodopera, l’uso di tabelle non più vigenti vizia la gara per illogicità e irragionevolezza

Mag 28, 2025

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Costo manodopera, luso delle tabelle non più vigenti vizia la gara per illogicità e irragionevolezza

Nella stima dei costi della manodopera da porre a base di gara, vi è lobbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle approvate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come vigenti al momento dellindizione della procedura.

Tale obbligo – ancor più stringente negli appalti ad alta intensità di manodopera e di durata di più anni – costituisce uno degli strumenti per tutelare il diritto dei lavoratori ad una giusta retribuzione, evitando che il confronto concorrenziale possa produrre effetti negativi su tale diritto, e tutelando le condizioni di serietà e affidabilità dellofferta, la qualità delle prestazioni, la concorrenzialità senza distorsioni e la convenienza economica dellappalto. La disposizione è contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

È quanto evidenzia Anac nel parere di precontenzioso n. 193 approvato dal Consiglio dellAutorità del 14 maggio 2025, relativo alla procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati del Comune di Macerata Campania, in provincia di Caserta. LAutorità si è pronunciata sulla base di una richiesta arrivata da una società di servizi ambientali, che aveva lamentato limpossibilità di partecipare con unofferta congrua e sostenibile alla gara, indetta a inizio dello scorso marzo, denunciando una sottostima dei costi del personale per il servizio di igiene urbana di oltre 100mila euro nel triennio previsto.

Lapprofondimento svolto ha dato modo di evidenziare che la stazione appaltante, nellindizione della gara, ha fatto riferimento a tabelle del gennaio 2023 e non più vigenti in quel momento, superate dalladozione di nuove tabelle ministeriali che hanno determinato un aumento del costo medio orario del personale delle imprese e società esercenti servizi ambientali.

Anac ha stabilito per la stazione appaltante la necessità di annullamento in autotutela e indizione di nuova procedura, nella quale il prezzo della manodopera posto a base di gara tenga conto delle tabelle ministeriali così come aggiornate.

Fonte: ANAC del 27/05/2025