FOCUS: “White List e Anagrafe Antimafia: l’equivalenza funzionale sancita dal Codice dei Contratti Pubblici”

Mag 26, 2025

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La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4308 del 14 maggio 2024 offre loccasione per una riflessione sistematica sul rapporto tra white list e Anagrafe antimafia degli esecutori, alla luce del quadro normativo ed in particolare dellart. 119, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

La questione: white list vs anagrafe antimafia

Oggetto del giudizio era, tra laltro, la presunta non equivalenza tra liscrizione alla white list ex art. 1, comma 52, L. 190/2012 e quella allAnagrafe antimafia istituita dallart. 30, D.L. 189/2016, destinata agli operatori economici impegnati nella ricostruzione post-sisma. La stazione appaltante aveva richiesto, come requisito di partecipazione, liscrizione nella white list, mentre laggiudicatario risultava iscritto unicamente allAnagrafe antimafia. Da ciò la contestazione in merito alla validità dellaggiudicazione.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato rigetta la censura, ribadendo il principio di equivalenza funzionale tra i due strumenti. Le iscrizioni, seppur previste da fonti diverse e destinate a contesti distinti, sono accomunate dalla stessa funzione sostanziale di prevenzione antimafia e risultano fondate su identiche verifiche liberatorie ai sensi degli artt. 90 ss. del D.lgs. 159/2011.

La pronuncia si segnala per il suo rilievo sistematico: essa qualifica entrambe le iscrizioni come espressione di ununica logica normativa, inserita nel più ampio sistema delle misure di prevenzione antimafia, e invita a uninterpretazione non atomistica né formalistica, ma teleologica e coordinata.

La normativa di riferimento

In supporto della propria tesi, il Consiglio di Stato richiama il combinato disposto:

  • dellart. 30, comma 6, del D.L. 189/2016, che subordina liscrizione allAnagrafe antimafia allesito positivo delle verifiche antimafia, e
  • dellart. 1, comma 52, L. 190/2012, che prevede lobbligo di iscrizione nelle white list per le attività più esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

La norma chiave, però, è il recente art. 119, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che espressamente sancisce lequivalenza delle iscrizioni nella white list e nellAnagrafe antimafia, ai fini della documentazione antimafia.

A rafforzare il quadro, lart. 83-bis del d.lgs. 159/2011, introdotto nel 2021, dispone che entrambe le iscrizioni equivalgono al rilascio dellinformazione antimafia.

Ad ogni modo, in fase di verifica dei requisiti dellaggiudicatario, liscrizione alla white list vale a tutti gli effetti in sostituzione della c.d. deliberatoria antimafia, ossia della richiesta della comunicazione e dellinformazione antimafia di cui agli artt. 84 ss. del D.lgs. 159/2011. In tal modo, si garantisce un procedimento semplificato e accelerato, in linea con le esigenze di speditezza dellazione amministrativa.

Liscrizione nella white list non è automatica: limpresa interessata deve presentare apposita istanza alla Prefettura del luogo in cui ha sede legale, allegando:

  • la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  • le autocertificazioni rese da ciascun soggetto di cui allart. 85 del D.lgs. 159/2011 (amministratori, soci, direttori tecnici, ecc.);
  • nonché le dichiarazioni dei familiari conviventi, ove richiesto, ai fini delle verifiche estese previste dal Codice antimafia.

Tale disciplina conferma che liscrizione in white list comporta identiche verifiche rispetto a quelle effettuate ai fini dellinformativa antimafia, con medesimo valore liberatorio e validità per lintera durata dellefficacia del provvedimento.

Profili operativi e implicazioni per le stazioni appaltanti

La pronuncia ha riflessi rilevanti per le stazioni appaltanti, specialmente nelle gare legate a contesti emergenziali o commissariali. In fase di redazione dei bandi, lindicazione esclusiva di una delle due iscrizioni (ad esempio, la white list) come requisito di partecipazione può risultare discriminatoria o comunque in contrasto con la ratio unitaria del sistema.

Ne consegue che, in sede di verifica dei requisiti, dovrà ritenersi ammissibile anche la documentazione alternativa (ad esempio, iscrizione allAnagrafe antimafia in luogo della white list), purché basata sulle medesime verifiche e rilasciata dalle autorità competenti.

Conclusioni

La sentenza n. 4308/2024 del Consiglio di Stato rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione e razionalizzazione dei controlli antimafia nel settore degli appalti pubblici. Il riconoscimento dellequivalenza tra iscrizione alla white list e Anagrafe antimafia riflette la necessità di una lettura sistemica e funzionale della normativa, capace di garantire la tutela dellinteresse pubblico senza appesantimenti procedurali inutili.

Le stazioni appaltanti sono dunque chiamate ad adeguare la propria prassi, evitando richieste formali non coerenti con lattuale quadro normativo e giurisprudenziale, anche alla luce del principio del favor partecipationis.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 26/05/2025