Viene contestata la mancata esclusione di impresa che, dopo essere stata ammessa a soccorso istruttorio, non aveva depositato nel termine previsto la documentazione richiesta, ed era stata ammessa a unulteriore integrazione documentale.
Secondo il Tar Sardegna, sulla base dellarticolo 101 del Codice non è possibile prevedere, alcuna forma di soccorso istruttorio integrativo.
Questo quanto stabilito da Tar Sardegna, Sez. II, 12/05/2025, n. 432:
Orbene un simile iter procedimentale configura una peculiare duplicazione della procedura di soccorso istruttorio, che si pone in evidente contrasto con la disciplina normativa di riferimento e con il diritto vivente formatosi sulla stessa.
Si osserva, prima di tutto, che lart. 101 del vigente Codice dei contratti pubblici, dopo avere descritto al primo comma la richiesta di soccorso istruttorio formulabile da parte della stazione appaltante, al secondo comma prevede lapidariamente 2. Loperatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara, senza prevedere, quindi, alcuna forma di soccorso istruttorio integrativo.
Su tale base normativa, che sostanzialmente riprende quella del codice previgente, la giurisprudenza afferma costantemente che a) il termine per lintegrazione della documentazione, a seguito dellattivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria, allo scopo di assicurare unistruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dellammissibilità della domanda (cfr. Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504); b) la disciplina del soccorso istruttorio contempla la sanzione espulsiva quale conseguenza della inosservanza, da parte dellimpresa concorrente, allobbligo di integrazione documentale (Consiglio di Stato sez. V, 29 maggio 2019, n. 3592 che richiama Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 30 luglio 2014, n. 16); c) la chiave interpretativa dellart. 101 del Codice dei contratti pubblici è la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nellattività dellamministrazione e alla responsabilità delloperatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio (Relazione illustrativa Codice dei contratti pubblici); d) nessuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto al richiamo dellattivazione del soccorso e della mancata tempestiva trasmissione della relativa documentazione si rende necessaria ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo (Consiglio di Stato sez. V, 29 maggio 2019, n. 3592). 20.3. Il soccorso istruttorio – previsto in favore della massima partecipazione – non può tradursi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara, a fronte del disinteresse o della mancata collaborazione di chi per primo è tenuto ad attivarsi. Si deve aggiungere che lamministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita. Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti. Loperatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063). Quel che è accaduto esattamente nella fattispecie in esame, in cui la stazione appaltante ha semplicemente chiesto che fosse rispettata una chiarissima regola della lex specialis, riproduttiva del bado tipo ANAC n. 1/2023 e in pedissequa applicazione di una disposizione di legge (così, da ultimo ed ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n.1985).
Non vedendo motivi per discostarsi da questautorevole e costante interpretazione giurisprudenziale, il Collegio ritiene fondata la censura in esame, con il conseguente assorbimento degli ulteriori motivi dedotti.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/05/2025 di Roberto Donati

