Il principio di tassatività delle cause di esclusione non opera per i requisiti di partecipazione

Mag 9, 2025

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Il principio di tassatività delle cause di esclusione non opera per i requisiti di partecipazione.

Il Tar Toscana respinge il ricorso avverso lesclusione. Esclusione dovuta alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali di cui allart. 16 della L.R.T. n. 38/2007, richiesti per la partecipazione alla gara, tra i quali è previsto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dellart. 4 del d.lgs. n. 626/1994 (così detto DVR). Il Comune ha rilevato che le modalità di sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi (DVR) non consentivano di evincerne la paternità e pertanto non era possibile risalire alla data certa di sottoscrizione del documento, ed ha sancito lesclusione.

Ecco quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. I, 07/05/2025, n. 827, che conferma la decisione della stazione appaltante:

Lapposizione di firme non valide – né digitali, né analogiche – ha reso impossibile stabilire la paternità del documento e individuare la data certa della sua sottoscrizione.

Ciò significa che la ricorrente non ha provato di possedere il requisito tecnico-professionale di partecipazione previsto dalla legge gara e dalla legge regionale più volte citata sin dal momento della presentazione dellofferta.

Lesclusione della GPC, pertanto, è stata disposta in modo legittimo, per carenza di un requisito di partecipazione, in ossequio a quanto espressamente previsto dai punti 4.3. e 24 del disciplinare.

E comunque, anche a voler prescindere dal puntuale contenuto di queste disposizioni, lespulsione dellaggiudicataria provvisoria sarebbe stata comunque legittima, poiché il principio di tassatività delle cause di esclusione non opera per i requisiti di partecipazione, che consentono allAmministrazione, nellesercizio di un potere ampiamente discrezionale, di effettuare la propria selezione solo tra soggetti che possiedano determinate caratteristiche, risorse ed esperienze (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9394 e giurisprudenza ivi citata). Si tratta invero di presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara ammessi dallart. 10, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, a tenore del quale Fermi i necessari requisiti di abilitazione allesercizio dellattività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati alloggetto del contratto, tenendo presente linteresse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con lesigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, laccesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

La trasmissione del DVR a mezzo PEC o la coincidenza delle immagini delle firme con le firme autografe originali sono circostanze irrilevanti che non rendono valida la sottoscrizione e non possono dimostrare né la paternità del documento, né la data della sua formazione e sottoscrizione, in epoca antecedente alla partecipazione alla gara.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/05/2025 di Roberto Donati