Con la sentenza n. 689 del 18 aprile 2025, il TAR Piemonte affronta uno dei temi più dibattuti nel nuovo quadro normativo delineato dal D.Lgs. 36/2023: il giudizio di equivalenza tra CCNL applicato dalloperatore economico e CCNL indicato dalla lex specialis come parametro minimo inderogabile delle tutele da garantire ai lavoratori impiegati nellappalto.
Il caso sottoposto allattenzione del giudice amministrativo piemontese ha offerto loccasione per chiarire portata, limiti e presupposti di tale valutazione, segnando un importante precedente interpretativo.
Il contesto: un appalto ad alta intensità di manodopera
La vicenda trae origine dalla procedura aperta, gestita dalla Città Metropolitana di Torino su delega di un Comune, per laffidamento triennale della gestione di un asilo nido comunale.
La legge di gara, coerentemente con lart. 11 del D.Lgs. 36/2023, individuava quale contratto collettivo di riferimento il CCNL delle Cooperative Sociali, settore socio-educativo, ammettendo tuttavia lindicazione di un CCNL diverso, purché il concorrente dimostrasse la piena equivalenza delle tutele economiche e normative.
Un operatore economico, pur impegnandosi formalmente a garantire le stesse condizioni, aveva indicato lapplicazione del CCNL ANINSEI, allegando una tabella comparativa degli istituti contrattuali.
Allesito di unapprofondita istruttoria – culminata nellacquisizione di un parere legale e nella valutazione della Commissione giudicatrice – lofferta è stata esclusa per difetto di equivalenza delle tutele offerte.
La pronuncia del TAR: la centralità del giudizio di equivalenza
Il TAR ha respinto il ricorso proposto dalloperatore economico escluso, ritenendo infondata la pretesa di sottrarre il CCNL applicato al vaglio di equivalenza solo in ragione del fatto che esso sarebbe qualificabile come contratto leader.
La sentenza chiarisce che la nuova disciplina del Codice impone un effettivo raffronto sostanziale delle condizioni contrattuali, volto a tutelare il trattamento minimo inderogabile dei lavoratori, a prescindere dalla rappresentatività delle parti firmatarie del contratto proposto.
Secondo il Collegio, lart. 11, comma 4, del Codice e il collegato art. 110 impongono alle stazioni appaltanti di escludere lofferta che, per effetto dellapplicazione di un diverso contratto collettivo, comporti un trattamento economico o normativo inferiore a quello garantito dal CCNL indicato nella legge di gara.
Tale giudizio di equivalenza, ha sottolineato il TAR, costituisce espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sindacabile solo in presenza di manifeste illogicità, che nel caso concreto non sono emerse.
Gli elementi determinanti per la valutazione di non equivalenza
Determinante, nella decisione del TAR, è lapprofondita comparazione tra gli istituti dei due contratti collettivi, con particolare riferimento a:
- Disciplina degli scatti di anzianità, considerata dal giudice parte integrante della retribuzione globale e significativamente più favorevole nel CCNL Cooperative Sociali;
- Retribuzione della figura del coordinatore pedagogico, prevista nella lex specialis e sottostimata nella proposta delloperatore;
- Trattamento economico in caso di malattia, più vantaggioso nel contratto indicato dalla stazione appaltante;
- Periodo di prova e assenze escluse dal comporto, disciplinati in modo più protettivo dal CCNL Cooperative Sociali;
- Lavoro supplementare e straordinario, con maggiorazioni economiche e limiti orari più tutelanti per la salute del lavoratore nel contratto parametrico.
Rilevanza e ricadute sistemiche della decisione
La sentenza rappresenta uno dei primi arresti giurisprudenziali in grado di offrire concrete coordinate applicative al nuovo art. 11 del Codice, che si inserisce nel solco di un rafforzato bilanciamento tra libertà sindacale e tutela dei livelli essenziali di protezione dei lavoratori negli appalti pubblici.
Non meno importante è la precisazione che la natura di atto plurimotivato del provvedimento di esclusione – sorretto da una pluralità di argomentazioni – rende superflua la confutazione puntuale di ogni singola ragione, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa.
Infine, pur riconoscendo la complessità e la novità della materia (motivo per cui sono state compensate le spese di lite), il TAR riafferma la legittimità della scelta amministrativa di fondare laggiudicazione su un contratto collettivo specificamente individuato e della conseguente esclusione per difetto di equivalenza, in linea con la funzione sociale dellappalto pubblico.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 07/05/2025

