Un bando di gara con importo complessivo di € 21.900.000,00 prevedeva, tra le altre, il possesso della categoria non prevalente OG11 – impianti tecnologici, classifica I, importo € 75.000,00.
Un offerente dichiarava che le lavorazioni ricadenti nella categoria scorporabile OG11 sarebbero state eseguite da impresa priva della relativa categoria SOA, ma qualificata per la stessa con i certificati dei lavori analoghi, essendo limporto sotto soglia
La stazione appaltante escludeva lofferente per difetto di qualificazione, il quale presenta ricorso al competente T.A.R..
T.A.R. Lazio, V-ter, 5 maggio 2025, n. 8585 accoglie il ricorso.
Secondo il Collegio al di sotto della soglia di € 150.000,00, i lavori possono essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso dei requisiti semplificati di capacità tecnica contemplati dallart. 28, co. 1, dellall. II.12 del d.lgs. n. 36/2023″,
In accordo con lorientamento giurisprudenziale formatosi sul previgente art. 90, co. 1, d.P.R. n. 207/2010 (dal contenuto sovrapponibile a quello del menzionato art. 28 oggi in esame) – da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi – la soglia di € 150.000 è riferita alle singole categorie scorporabili, e non allintero valore dellappalto (Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 17 settembre 2018, n. 859; cfr., tra le altre, anche Tar Lazio, sez. II-quater, 23 ottobre 2019, n. 12203, e Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 16 novembre 2020, n. 2383).
Tale orientamento è altresì coerente con il principio dellaccesso al mercato espresso dallart. 3 del nuovo codice dei contratti pubblici (Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, laccesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità), in base al quale (oltreché in base ai principi del risultato e della fiducia), ai sensi del successivo art. 4 (criterio interpretativo e applicativo), devono essere interpretate e applicate tutte le disposizioni del codice.
Ne consegue che il possesso dei requisiti richiesti per lesecuzione dei lavori di cui alla categoria OG11 ben può essere dimostrato, nel caso di specie, con la qualificazione semplificata di cui allart. 28, salvo restando il potere-dovere della stazione appaltante di svolgere le verifiche.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/05/2025 di Elvis Cavalleri

