Introduzione
Con il parere di precontenzioso del 19 febbraio 2025, n. 50, lAutorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sul tema della mancata separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza nellambito delle offerte economiche, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 36/2023.
La questione trae origine da una procedura aperta bandita da un Comune per la fornitura e posa in opera di sistemi smart bin e tecnologie per la gestione dei rifiuti.
Il principio generale: obbligo di indicazione e causa di esclusioneLANAC ha preliminarmente ribadito il principio generale, previsto dallart. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui la mancata separata indicazione dei costi della manodopera (e della sicurezza) comporta lesclusione delloperatore economico dalla procedura.
Tale omissione, infatti, non è suscettibile di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio, poiché lintegrazione successiva altererebbe la par condicio tra i concorrenti e violerebbe il principio di immodificabilità dellofferta, cardine del sistema dei contratti pubblici.
Leccezione: la responsabilità della Stazione appaltante e il soccorso istruttorio
Tuttavia, lAutorità ha individuato una deroga a questo rigore formale:
quando la modulistica predisposta dalla Stazione appaltante non renda possibile lindicazione separata dei costi della manodopera e della sicurezza, tanto da determinare una situazione di scusabilità dellerrore da parte dei concorrenti, la Stazione appaltante può legittimamente attivare il soccorso istruttorio.
In particolare, due condizioni devono concorrere:
- Assenza nel modello di offerta di spazi o richiami per linserimento dei costi della manodopera e della sicurezza;
- Silenzio o ambiguità della lex specialis circa lobbligo di separata indicazione di tali costi.
In tale evenienza, il comportamento delloperatore economico risulta giustificato da una carenza imputabile alla Stazione appaltante e non è configurabile come violazione consapevole delle regole di gara.
Conclusione
Il parere n. 50/2025 conferma lapproccio rigoroso della disciplina attuale, ma anche la volontà di contemperare lesigenza di tutela della concorrenza con quella di salvaguardare laffidamento legittimo dei partecipanti.
Per le Stazioni appaltanti emerge lindispensabilità di predisporre modulistica chiara, completa e conforme al quadro normativo, per evitare dubbi interpretativi e contenziosi.
Per gli operatori economici, permane lobbligo di massima diligenza nella predisposizione dellofferta, anche in presenza di documentazione di gara lacunosa, facendo ricorso, se necessario, a richieste di chiarimento.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 02/05/2025

