Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 03/04/2025, n. 3303 ha risposto al seguente quesito:
Il Codice ante Correttivo (art. 141), non menzionava lart. 125 tra quelli applicabili ai settori speciali. Con il Correttivo è stato espressamente richiamato anche lart. 125, al co. 3 lett. i) dellart. 141, tra quelli applicabili ai settori speciali. In merito a quanto sopra, si chiede se la predetta previsione debba ritenersi avente valore retroattivo e quindi debba considerarsi obbligatorio procedere con lanticipazione anche per tutti i contratti derivanti da procedure post 01/07/2023 o se, invece, debba prevedersi la suddetta anticipazione solo per i contratti derivanti da procedure post 01/01/2025. Si chiede, inoltre, se, per servizi e forniture per i quali lanticipazione non opera, indicati nellall. II.14 menzionato al co. 1 dellart. 125, debbano quindi intendersi quelli di particolare importanza indicati allart. 32 del predetto allegato, dovendosi, pertanto, applicare lanticipazione, ad es., a tutti i contratti di fornitura di importo inferiore a € 500.000. Si chiede, infine, se la condizione della costituzione di garanzia fideiussoria sia imprescindibile e, in caso affermativo, se, qualora sia già presente una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali, possa essere evitata.
Risposta aggiornata
In relazione al primo quesito posto, si rappresenta che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 209/2024 trova applicazione, in virtù della modificazione operata da detto decreto sullart. 141, lart. 125 anche nei settori speciali. Detto decreto correttivo non ha sul punto introdotto una disciplina transitoria o di coordinamento ad hoc; pertanto lanticipazione in discorso trova applicazione alle procedure avviate dallentrata in vigore del correttivo. Quanto al secondo quesito posto, dalla piana lettura degli artt. 32 e 33 dellAllegato II.14 si evince come il Codice abbia dettato criteri per lindividuazione, rispettivamente, dei servizi e forniture di particolare importanza e per i casi espressamente esclusi dallanticipazione del prezzo. Ne emerge la diversità dei criteri previsti, dettata dalla difformità delle ragioni poste alla base degli stessi (nel caso dellart. 32 volti alla nomina del DEC diverso dal RUP; nel caso dellanticipazione, volti ad escludere elargizioni di somme economiche da parte della s.a. non necessarie). Invero, se in questultimo caso, la ragione dellesclusione è dettata da caratteristiche della prestazione che non esigono la dazione di una parte del corrispettivo in via anticipata (venendo in rilievo casi esecutivi sotto il profilo temporale o le modalità di calcolo del prezzo o la natura delle prestazioni che esclude in nuce il bisogno della stessa), di contro, nel primo caso (servizi e forniture di particolare importanza), i criteri dettati per la loro individuazione attengono alla complessità sotto il profilo tecnologico, o alla necessità di una pluralità di competenze realizzative, al profilo della innovatività del processo produttivo oppure inerenti allorganizzazione interna alla stazione appaltante, (oltre allelencazione ivi presente quale prima individuazione applicativa e, per le forniture ai sensi del comma 3, il criterio è limporto elevato). Quanto allultimo quesito posto, si rappresenta che la garanzia definitiva mira, contemporaneamente, a garantire ladempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e il risarcimento dei danni causati dalleventuale inadempimento delle stesse.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 28/04/2025

