FOCUS: LEGITTIMA L’AMMISSIONE DELL’IMPRESA SE CONFORME AL FAC-SIMILE PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE -TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 28 marzo 2025, n. 2616

Apr 28, 2025

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Con la sentenza n. 2616 del 28 marzo 2025, la Sezione I del TAR Campania, sede di Napoli, ha affermato un principio particolarmente rilevante in materia di affidamento procedimentale e corretto utilizzo della modulistica predisposta dalle stazioni appaltanti nelle gare pubbliche.

Il caso: la doglianza della seconda classificata

Il giudizio trae origine dal ricorso proposto da una società seconda classificata in una gara pubblica indetta da un ente locale per laffidamento della progettazione esecutiva e dellesecuzione di interventi di rigenerazione urbana, finanziati nellambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La ricorrente, in proprio e quale mandataria di una costituenda ATI, contestava la legittimità dellaggiudicazione, deducendo che la ditta vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa per non aver reso espressa dichiarazione di impegno al rispetto delle quote di assunzione giovanile e femminile, previste per gli appalti PNRR ai sensi dellart. 48, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021.

La questione giuridica: omessa dichiarazione e affidamento sulla modulistica

Il cuore del contendere risiedeva nella pretesa violazione di una prescrizione contenuta nel disciplinare di gara, che richiedeva la dichiarazione dellimpegno ad assicurare quote del 30% per loccupazione giovanile e femminile. Tale dichiarazione, secondo la ricorrente, era da ritenersi essenziale e la sua omissione determinante ai fini dellesclusione.

Tuttavia, la stazione appaltante aveva messo a disposizione un fac-simile – lAllegato A – da utilizzare per listanza di partecipazione, nel quale non era né precompilata né prevista una sezione specifica per la dichiarazione dellobbligo in parola. Limpresa aggiudicataria, pertanto, si era limitata a compilare lAllegato A come richiesto, dichiarando di aver esaminato e accettato integralmente tutta la documentazione di gara, ivi compresi bando e disciplinare.

La decisione del TAR: tutela dellaffidamento e responsabilità della stazione appaltante

Il TAR ha ritenuto infondata la censura.
In primo luogo, ha valorizzato il comportamento delloperatore economico che, attenendosi pedissequamente al modello predisposto dalla stazione appaltante e alle istruzioni rese tramite piattaforma, ha operato in piena buona fede, confidando legittimamente sulla completezza del fac-simile fornito.

In secondo luogo, i giudici amministrativi hanno richiamato il principio di tutela dellaffidamento, affermando che nessun addebito può essere contestato alla ditta partecipante per essere stata indotta in errore da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda.

In tale contesto, secondo il Collegio, eventuali omissioni formali dovevano essere sanate attraverso il soccorso istruttorio, non potendosi configurare in modo automatico una causa di esclusione.

Infine, si sottolinea come la dichiarazione generale di accettazione dellintero contenuto del disciplinare – resa tramite il fac-simile – sia idonea a ricomprendere anche limpegno previsto in tema di assunzioni, soprattutto in assenza di una specifica sezione del modulo dedicata alla dichiarazione di tale obbligo.

Considerazioni conclusive

La sentenza si inserisce nel solco giurisprudenziale volto a bilanciare il rispetto delle prescrizioni di gara con la necessità di assicurare certezza, affidamento e semplificazione nelle procedure di gara, specie in ambito PNRR dove lefficienza e la celerità sono imposte anche dallart. 125 del Codice del processo amministrativo.

Il messaggio è chiaro: limpresa non può essere penalizzata per aver seguito le indicazioni formalmente e sostanzialmente fornite dalla stazione appaltante, la quale resta responsabile della chiarezza e completezza della documentazione messa a disposizione dei concorrenti.

La decisione rappresenta dunque unulteriore conferma del principio secondo cui il formalismo non può prevalere sulleffettiva volontà sostanziale delloperatore, specie quando questa è manifestata in conformità a quanto richiesto dalla stessa amministrazione procedente.

A cura della Redazione di TuttoGarePA del 28/04/2025