L’interesse all’aggiudicazione del quarto classificato sussiste solo se risultino fondate le censure proposte avverso le prime tre classificate

Apr 24, 2025

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Linteresse allaggiudicazione del quarto classificato sussiste solo se risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata e della terza graduata.

Il Tar Lazio ribadisce come la verifica della sussistenza dellinteresse allimpugnativa debba manifestare la sua concretezza, nel senso che lannullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente uneffettiva utilità.

Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. V, 23/04/2025, n. 8000:

Quanto alla domanda di aggiudicazione a proprio favore del 1° lotto di gara formulata dalla controinteressata terza classificata ……. S.r.l. nella memoria depositata, il Collegio osserva che la stessa non può essere esaminata in quanto la titolarità di un autonomo interesse a ricorrere deve essere esercitata nellambito della proposizione di un ricorso ritualmente notificato, che non risulta avvenuta nel caso di specie.

Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, in parte respinto in quanto infondato con riguardo alle censure formulate nei confronti della controinteressata terza classificata e in parte dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, con riferimento ai motivi articolati nei confronti della società aggiudicataria prima graduata e della seconda graduata.

Rispetto ad essi, difatti, manca il superamento della cd. prova di resistenza correlato alla permanenza dellinteresse ad agire della ricorrente. In proposito è appena il caso di ricordare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la verifica della sussistenza dellinteresse allimpugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che lannullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente uneffettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dellaggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara, ma che risulti fondato sullesclusione delle imprese poste in posizione poziore nella graduatoria, compresa limpresa aggiudicataria (che implicherebbe un immediato vantaggio per la ricorrente), per essere ritenuto ammissibile, deve essere connotato dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria. Nella sostanza, i medesimi principi possono trovare applicazione anche nellodierno giudizio nella misura in cui linteresse allaggiudicazione del quarto classificato sussiste solo se risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata e della terza graduata.

Sul punto, è intervenuto di recente anche il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 2 gennaio 2024, n. 29 chiarendo come linteresse allaggiudicazione del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972), con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dei profili di doglianza espressi nellambito del gravame proposto dal quarto graduato nei confronti della prima e della seconda graduata nel caso in cui, come avvenuto nel presente giudizio, non risultino fondate le deduzioni prospettate nei confronti del terzo graduato.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/04/2025 di Roberto Donati