FOCUS: “La rettifica d’ufficio degli errori materiali nell’offerta: tra principio di conservazione degli atti e tutela della par condicio”

Apr 23, 2025

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La sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 142 del 5 aprile 2025, torna ad affrontare un tema centrale nella prassi delle gare pubbliche: lammissibilità della rettifica dufficio da parte della Stazione appaltante degli errori materiali contenuti nellofferta.

La questione è particolarmente delicata, in quanto coinvolge il bilanciamento tra il principio di massima partecipazione alle procedure di gara e lesigenza di tutela della par condicio competitorum, nonché il divieto di modifiche sostanziali dellofferta.

La decisione del TAR Abruzzo

Nel caso di specie, il TAR ha affermato che la Stazione appaltante ha lonere di ricercare leffettiva volontà dellofferente in presenza di errori materiali, purché sia possibile, mediante un semplice calcolo aritmetico basato su altri elementi dellofferta economica, giungere alla correzione dellerrore.

Si tratta, in altre parole, di errori materiali emendabili, riconoscibili ictu oculi, senza necessità di complesse ricostruzioni logiche o interpretazioni soggettive.

Il giudice amministrativo ha richiamato, a fondamento della decisione, i principi di conservazione degli atti giuridici e di favor partecipationis, sottolineando che la rettifica è legittima laddove il dato erroneo sia chiaramente smentito da altri elementi interni e univoci dellofferta.

Tale approccio risulta conforme a consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui è legittima la rettifica ex officio degli errori di scritturazione o di calcolo, a condizione che:

  • lerrore sia manifesto e oggettivamente riconoscibile;
  • la volontà negoziale dellofferente sia agevolmente desumibile dagli atti di gara (offerta tecnica ed economica, dichiarazioni di rito);
  • non sia necessario attingere a fonti esterne o effettuare una valutazione integrativa basata su elementi non presenti in gara.

Il quadro giurisprudenziale di riferimento

Numerosi precedenti hanno affrontato il tema della rettifica dufficio degli errori materiali. In particolare:

  • Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 358: ha stabilito che lamministrazione può correggere errori evidenti e riconoscibili senza incertezza, purché si tratti di una svista materiale (lapsus calami) immediatamente percepibile;
  • Cons. Stato, Sez. V, 15 gennaio 2025, n. 286: ha ribadito che lerrore emendabile deve risultare ex actis, ossia dai soli atti prodotti in gara;
  • Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650: ha escluso la possibilità per la stazione appaltante di compiere valutazioni complesse o immedesimazioni soggettive nella logica delloperatore economico;
  • Tar Emilia-Romagna, Sez. II, 9 febbraio 2021, n. 94 e Tar Piemonte, Sez. I, 5 luglio 2020, n. 444: hanno ammesso la rettifica in presenza di dati aritmetici non coerenti ma correggibili mediante semplici calcoli;
  • Tar Marche, Sez. I, 11 aprile 2022, n. 238: ha valorizzato lindividuabilità diretta dellerrore sulla base di elementi interni, escludendo luso di elementi estranei alla gara.

Non si registrano, al momento, orientamenti difformi sul punto.

Limiti e garanzie della rettifica dufficio

È bene precisare che la rettifica dufficio dellofferta non può mai comportare una modifica sostanziale del contenuto della stessa, né può tradursi in unintegrazione postuma o surrettizia.

Il potere correttivo della stazione appaltante è quindi:

  • residuale,
  • rigidamente vincolato ai soli errori materiali evidenti,
  • circoscritto al contenuto documentale già in atti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La giurisprudenza chiarisce che non è lecito pretendere dallAmministrazione uno sforzo ricostruttivo maggiore di quello richiesto alloperatore economico nella fase di redazione dellofferta.

Diversamente, si violerebbe il principio di imparzialità e si comprometterebbe lequilibrio della competizione.

Conclusioni

La rettifica dufficio degli errori materiali contenuti nellofferta rappresenta un istituto utile e coerente con limpostazione collaborativa del Codice dei Contratti Pubblici, ma il suo utilizzo deve avvenire entro confini ben definiti: lerrore deve essere manifesto, riconoscibile direttamente dagli atti di gara e non deve incidere sullassetto sostanziale dellofferta.

In tal modo, è possibile garantire, da un lato, la tutela dellinteresse pubblico alla massima partecipazione e, dallaltro, la correttezza della procedura e la parità di trattamento tra i concorrenti.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 23/04/2025