La valutazione sullequivalenza dei CCNL, al pari dello scrutinio di anomalia dellofferta, costituisce espressione della discrezionalità tecnica di cui lamministrazione è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.
Questo quanto stabilito dal Tar Piemonte.
Il Capitolato dappalto prevedeva lapplicazione del CCNL cooperative sociali per il settore socioeducativo e di inserimento lavorativo consentendo comunque lindicazione da parte del concorrente di un diverso CCNL, condizionata allerogazione al personale impiegato nellappalto delle stesse tutele economiche e normative previste dallaccordo collettivo indicato dalla lex specialis.
Loperatore economico che ha presentato la migliore offerta ha sin da subito dichiarato di applicare ai suoi dipendenti un altro CCNL.
A seguito delle verifiche effettuate, la stazione appaltane esclude laggiudicatario in quanto le tutele che sarebbero state applicate al personale impiegato nellappalto non potevano ritenersi equivalenti a quelle previste dal CCNL Cooperative Sociali individuato dalla legge di gara.
Il ricorso avverso lesclusione viene respinto da Tar Piemonte, Sez. II,18/04/2025, n. 689:
3. La seconda parte della censura dedotta con il ricorso introduttivo merita di essere esaminata congiuntamente allunica doglianza dei primi motivi aggiunti di ricorso, alla luce del complementare e convergente portato contestativo, appuntato sulla asserita erroneità nel merito del giudizio di non equivalenze delle tutele offerte dai sopra menzionati contratti collettivi.
Le censure non meritano accoglimento.
3.1. In primo luogo, come visto, la determinazione espulsiva si fonda sulla riscontrata non equivalenza delle tutele accordate dal contratto collettivo Aninsei applicato dalloperatore economico ricorrente rispetto a quelle garantite dallaccordo Cooperative Sociali indicato dalla lex specialis di gara, risultando le prime, allesito delle valutazioni compiute dallamministrazione, deteriori sia nel trattamento economico che in quello normativo. Poiché tale riscontro è positivamente accertato sia assumendo a parametro il contratto Aninsei sottoscritto nellanno 2022 sia quello perfezionato nellanno 2024, il provvedimento amministrativo impugnato, richiamando per relationem il verbale in. 5 della Commissione giudicatrice, non contesta espressamente al concorrente di aver modificato in sede di chiarimenti la propria offerta economica, lasciando tale rilievo al di fuori della relativa, esternata ratio decidendi.
3.2. Tanto premesso, la valutazione in questione, al pari dello scrutinio di anomalia dellofferta, costituisce espressione della discrezionalità tecnica di cui lamministrazione è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, non sussistenti nel caso di specie.
3.3. Il comune di Mappano, infatti, per il tramite del richiamo al verbale della seduta n. 5 del 18.10.2024 del seggio di gara, ha recepito nella propria determinazione espulsiva livi discussa, approfondita disamina delle tutele garantite dai due raffrontati contratti collettivi, come condotta dal proprio consulente incaricato; in particolare, allesito di un percorso logico scevro dai vizi di cui sopra, ha così rilevato che sul piano del trattamento economico nella nozione di retribuzione globale rientrano anche gli scatti di anzianità, ma il contratto Aninsei contiene sul punto una disciplina meno favorevole. Una siffatta valutazione può dirsi, nel limite del sindacato delladito giudice amministrativo, ragionevole e supportata da una approfondita istruttoria, ancorché i suddetti aumenti stipendiali non risultino menzionati espressamente nella Delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023, Bando tipo n.1/2023. Invero, il visto disposto dellart. 11 del D. Lgs. 36/2023 impone un incisivo presidio delle tutele minime dei lavoratori, cui il riconoscimento di una progressiva e fisiologica crescita salariale non può dirsi certamente estraneo. Parimenti non irragionevole si palesa il rilievo incentrato sulla minore retribuzione della figura del coordinatore nel contratto Aninsei, in quanto tale lavoratore, espressamente previsto nella commessa in contestazione, è ritenuto dallamministrazione meritevole di un inquadramento coerente con i compiti che gli sono attribuiti dalla lex specialis.
3.4. Neppure lesito della disamina del trattamento normativo può dirsi irragionevole, poiché le conclusioni del consulente, discusse e successivamente fatte proprie dallAmministrazione, sono giunte ad individuare gli istituti disciplinati in modo peggiorativo dal CCNL Aninsei rispetto al CCNL Cooperative a valle di una approfondita istruttoria, che ha altresì tenuto conto dellimportanza di alcune previsioni contrattuali in ragione della relativa frequenza di applicazione (vedasi il riferimento alla disciplina del trattamento economico in caso di malattia, per cui lintegrazione per i primi dieci giorni è quantificata come superiore del 25% nel CCNL Cooperative Sociali) ovvero della funzione concretamente svolta in rapporto ad altri istituti giuslavoristici (vedasi il rilievo incentrato sulla fragilità del lavoratore durante il periodo di prova, in ragione delle minori tutele proprie di tale fase) nonché, ancora, del rilevante impatto sulla complessiva vita lavorativa (vedasi il richiamo alle esclusioni di determinate tipologie di assenza dal computo del comporto, previste solo dal CCNL Cooperative Sociali, ovvero il riferimento al pagamento delle maggiorazioni dovute per il lavoro supplementare, istituto che disciplina il rapporto di lavoro di quasi il 50% del personale nellappalto, o, ancora, il limite massimo di lavoro richiedibile oltre il normale orario, correttamente considerato quale istituto correlato allintegrità psicofisica del lavoratore). Al cospetto di una coerente e non irragionevole valutazione, basata su una corretta comparazione, valgono pertanto i sopra enunciati limiti del sindacato di questo Giudice.
3.5. In ogni caso, anche laddove si ritenesse accoglibile – circostanza recisamente respinta dal Collegio – largomento ricorsuale che vorrebbe assorbito dal generico impegno della Cooperativa allerogazione ai lavoratori di quanto previsto a base dasta ogni ulteriore profilo riguardante il quantum retributivo, la determinazione espulsiva, in quanto imperniata su più elementi argomentativi, si sorreggerebbe sulle altre argomentazioni addotte dallamministrazione, trattandosi di atto plurimotivato. Vale, cioè, il principio per cui in tema di atto plurimotivato la giurisprudenza, (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023) ha stabilito che per sorreggere latto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo lesame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dellatto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dallordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dellatto implica la perdita di interesse del ricorrente allesame delle altre doglianze (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437; così anche Consiglio di Stato, Sezione V, 17 settembre 2019, n. 6190) (Cons. di Stato, III, 17.4.2024 n. 3480).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/04/2025 di Roberto Donati

