La proposta di accordo bonario non è un atto impugnabile con l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo

Apr 18, 2025

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La ricorrente ha chiesto lannullamento della proposta di accordo bonario ricevuta dallAmministrazione, sostenendo, in estrema sintesi, linadeguatezza dellofferta transattiva avanzata a tacitazione della potenziale lite sulladeguamento dei prezzi ai sensi dellart. 26 del d.l. n. 20/2022.

Il Tar stabilisce che il ricorso è inammissibile perché la proposta così formulata, pur inserita allinterno di un iter sotto certi aspetti formalizzato e procedimentalizzato, non è un atto impugnabile con lazione di annullamento davanti al giudice amministrativo, giacché con essa lAmministrazione non ha statuito, in via autoritativa e con lincisione in via unilaterale di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo della ricorrente.

Questo quanto deciso da Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 16/04/2025, n. 158:

4. Il ricorso è inammissibile perché, come correttamente eccepito dalla difesa dellAmministrazione, la ricorrente ha esclusivamente impugnato, chiedendone lannullamento, un atto che non costituisce un provvedimento amministrativo.

4.1. Occorre premettere in punto di fatto che, a seguito della iscrizione di due riserve apposte dallodierna ricorrente sul registro di contabilità alla firma del SAL n. 7 (riserva n. 1, avente ad oggetto il mancato riconoscimento delladeguamento prezzi e riserva n. 2, relativa ad una errata contabilizzazione dei prezzi lordi posti a base dasta in rapporto ai singoli materiali) lAmministrazione ha formalmente attivato, come peraltro in sostanza espressamente richiesto dallappaltatore, il procedimento di accordo bonario di cui allart. 205 cit..

Allesito del procedimento la ……………… ha indi formalizzato, in ottica esplicitamente e inequivocabilmente transattiva, una proposta di accordo bonario con il riconoscimento, in favore dellodierna ricorrente, della somma di € 211.449,12, a titolo di compensazione dellaumento dei prezzi calcolata sullintero appalto, per chiudere la lite e rientrare la riserva n. 1 (cfr. verbale della riunione del 15 febbraio 2024).

4.2. Lart. 205 del d.lgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile, ha delineato il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo bonario che ha come obbiettivo, appunto, la soluzione in via consensuale e transattiva di eventuali controversie tra le parti nascenti, nella fase esecutiva del contratto. Proprio in ragione della riserva n. 1 apposta dalla ricorrente, lAmministrazione ha formulato una proposta conciliativa col chiaro e unico intento di chiudere, in via bonaria e consensuale, la potenziale controversia relativa al riconoscimento di somme per la compensazione dellaumento dei prezzi.

4.3. La proposta così formulata, pur inserita allinterno di un iter sotto certi aspetti formalizzato e procedimentalizzato, non è un atto impugnabile con lazione di annullamento davanti al giudice amministrativo, giacché con essa lAmministrazione non ha statuito, in via autoritativa e con lincisione in via unilaterale di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo della ricorrente, sulla spettanza (o sulla non spettanza) delladeguamento prezzi.

Stando anche al solo dato testuale dellatto impugnato, lAmministrazione nulla ha disposto, ordinato o accertato, ma ha soltanto formulato una semplice proposta, inidonea ad incidere la posizione soggettiva della ricorrente in relazione alla sua pretesa di riconoscimento delladeguamento dei prezzi.

4.4. Daltra parte, la previsione dellart. 133, comma 1, lett. e), n. 2), cod.proc.amm., richiamata dalla ricorrente a sostegno della sua domanda impugnatoria, presuppone pur sempre lemissione, da parte dellAmministrazione, di formali provvedimenti applicativi delladeguamento dei prezzi.

Tale non può ritenersi la proposta di accordo bonario impugnata, perché – dal chiaro tenore letterale e dallintento e dalle finalità sottese allatto impugnato – non si trae affatto la definitiva presa di posizione dellAmministrazione nel senso dellapplicazione, non applicazione o precisa e definitiva quantificazione delladeguamento prezzi richiesto.

4.5. Né la somma di € 211.449,12 è stata analiticamente individuata, sulla base di una accessibile e non confidenziale istruttoria procedimentale, nellottica accertativa/dispositiva propria di un provvedimento di applicazione delladeguamento prezzi. Quellindicazione, invece, si iscrive chiaramente allinterno dellintento conciliativo e transattivo che pervade lintero atto.

Tantè vero che lAmministrazione ha ritenuto riconoscibile a tale titolo di compensazione il ben più ridotto importo di € 18.604,78 e soltanto vista la consistente divergenza delle aspettative manifestate dalle parti, il RUP promuove unazione conciliativa e propone di raggiungere un accordo sulla somma di € 211.449,12 […].

4.6. Anche il corredo motivazionale dellatto – se così si può chiamare – è volto unicamente a rendere conto delliter logico sottostante alla formulazione della proposta conciliativa e non già a fornire gli elementi giustificativi di un provvedimento di applicazione delladeguamento dei prezzi.

4.7. Latto, in definitiva, proprio perché iscritto nellambito di un procedimento di carattere non autoritativo quale è quello disciplinato dallart. 205 cit., non ha natura provvedimentale, non avendone né la sostanza né la forma.

Lazione (esclusivamente) annullatoria proposta è, dunque, inammissibile perché ha ad oggetto un atto che non ha natura provvedimentale e non è quindi lesivo di alcuna posizione giuridica della ricorrente.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/04/2025 di Roberto Donati