Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 03/04/2025, n. 3360 ha risposto al seguente quesito:
Si pone una questione che acquisisce rilevanza ai fini dellattribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.Lgs. 50/2016 (previgente Codice dei contratti pubblici). Nella vigenza del D.Lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC n. 3, in tema di Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per laffidamento di appalti e concessioni, stabilivano, al paragrafo 9, fra laltro, che Le funzioni di RUP (&.) e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso (&) di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Dunque, per gli interventi di importo superiore a 1.500.000 euro, le funzioni di RUP e D.L. dovevano essere svolte da soggetti diversi. Si chiede di sapere se in tale ipotesi lincompatibilità riguardi unicamente la figura del RUP, oppure essa si estenda anche ai suoi collaboratori. Detto in altri termini: laddove il RUP non possa coincidere con il direttore dei lavori, i suoi collaboratori possono essere collaboratori del direttore dei lavori, oppure no? Si evidenzia che la questione si presenta in termini analoghi anche con riguardo al nuovo Codice dei contratti pubblici, essendo rimasta inalterata detta incompatibilità (è stato modificato solo limporto massimo dei lavori per i quali essa ricorre).
Risposta aggiornata
In generale si ricorda che nellambito della normativa in materia di lavori pubblici il rapporto tra il RUP e il Direttore dei Lavori (DL) è di stretta collaborazione, ma con ruoli e responsabilità distinti in quanto il DL segue specificamente la fase dellesecuzione dellappalto mentre il RUP ha un ruolo di supervisione e controllo sullintero processo contrattuale. Ciò posto, nel codice previgente di cui al d. lgs. 50/2016, come anche nel codice di cui al d. lgs n. 36/2023, non si riscontra un divieto allo svolgimento del ruolo di collaboratore del RUP e del Direttore dei Lavori da parte dello stesso soggetto, purché vengano rispettate le norme vigenti (ad esempio non vi sia un conflitto di interessi). Occorre considerare anche lattività che è chiamato a svolgere il collaboratore, se vengono in considerazione direttori operativi o ispettori di cantiere. Si ricorda che il c.d. decreto correttivo ha inserito nellart. 15 del d.lgs 36/2023 lipotesi della delega delle operazioni esecutive. Pertanto si rimandano alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso concreto, specie se venissero in considerazione lavori di importo superiore a 1.500.000 di euro.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 17/04/2025

