Fermo restando il principio generale dellobbligo della motivazione della decisione dellesclusione, va ammessa in via di eccezione la necessità che in presenza della pregnanza della precedente vicenda professionale la valutazione dellAmministrazione sullassenza di un grave illecito professionale che porti allammissione in gara sia adeguatamente motivata.
Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Palermo, Sez. IV, 09/04/2025, n. 781:
Ebbene, il Collegio non ignora che, in argomento, lorientamento prevalente in giurisprudenza è quello per cui uno specifico e puntuale obbligo motivazionale circa la rilevanza dellillecito professionale e la sua incidenza sulla affidabilità del concorrente incombe sulla stazione appaltante solo in caso in cui pervenga alla determinazione di escludere il concorrente, e non anche nellipotesi opposta di ammissione in quanto la vicenda non è ritenuta rilevante o incidente: nondimeno, dallanalisi della motivazione di alcuni di tali precedenti possono evincersi alcuni punti fermi che non consentono di assolutizzare tale principio, ma al contrario impongono di adattarlo al caso concreto.
In tal senso, ad esempio, è stato chiarito che la stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con lammissione alla gara dellimpresa, mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere laffidabilità del concorrente, che richiede lassolvimento di un particolare onere motivazionale; in sintesi, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850; VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, VI, 21 maggio 2014, n. 2622; III, 24 dicembre 2013, n. 6236; V, 30 giugno 2011, n. 3924; III, 11 marzo 2011, n.1583; VI, 24 giugno 2010, n. 4019). Tuttavia, ritiene il Collegio che tale regola sia destinata a subire eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato limpresa come affidabile (Consiglio di Stato, V, sentenza n. 1500 del 2021).
Unapplicazione non acritica del richiamato indirizzo conduce pertanto alla conclusione per cui la motivazione può anche essere implicita o per fatti concludenti, ma ciò non esclude che possano esservi anche situazioni in cui la motivazione debba essere più articolata, seppure in via di eccezione.
In altre parole: fermo restando il principio generale dellobbligo della motivazione della decisione dellesclusione, va ammessa in via di eccezione la necessità che in presenza della pregnanza della precedente vicenda professionale la valutazione dellAmministrazione sullassenza di un grave illecito professionale che porti allammissione in gara sia adeguatamente motivata; tale conclusione si traduce nellammissibilità di una verifica giudiziale dellistruttoria e della motivazione che assistono il giudizio della stazione appaltante, secondo le regole generali.
Tale sindacato avrà ad oggetto, quindi, i presupposti per lesercizio del potere valutativo discrezionale circa la pregnanza della vicenda professionale dichiarata dal concorrente e la sua (non) incidenza sullaffidabilità dello stesso (cfr. Cons. Stato, III, 21 ottobre 2022, n.9002).
Nel caso di specie, lillogica, e dunque non giustificabile, carenza di istruttoria e di valutazione dellaffidabilità alla stregua dei parametri normativi soprarichiamati, si desume ictu oculi dal tenore degli atti di gara che hanno portato allaggiudicazione a favore dellimpresa ricorrente incidentale.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 09/04/2025 di Roberto Donati

