FOCUS: “La corretta interpretazione dei criteri premiali nei CAM e la rilevanza delle dichiarazioni tecniche nelle gare d’appalto: un recente parere dell’ANAC”

Apr 8, 2025

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Con il parere reso nelladunanza del 19 marzo 2025, lAutorità Nazionale Anticorruzione ha fornito unimportante precisazione in materia di criteri ambientali minimi (CAM) e valutazione dellofferta tecnica nei servizi di pulizia, chiarendo la corretta interpretazione di una clausola della lex specialis relativa allattribuzione di un punteggio premiale.

Il caso affrontato riguarda un appalto a procedura ristretta per laffidamento dei servizi di pulizia di autobus, veicoli ausiliari, impianti fissi e uffici, bandito da una società in house.

I fatti oggetto del parere

A seguito dellaggiudicazione dellappalto in favore di un operatore economico, il secondo classificato ha presentato istanza di parere ai sensi dellart. 220, comma 1, d.lgs. 36/2023, contestando lattribuzione di 0,5 punti per il possesso di un sistema di dosaggio detergente a bordo macchina. Secondo listante, lasciugatrice offerta dallaggiudicatario non sarebbe dotata del sistema automatico dichiarato in offerta, bensì di un sistema manuale, in violazione della lex specialis e della normativa CAM richiamata nei documenti di gara.

Il quadro normativo di riferimento

Lart. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 impone linserimento dei CAM nei documenti di gara come specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premiali.

Il D.M. 29 gennaio 2021, costituente il riferimento per i CAM in materia di pulizia e sanificazione, prevede tra i criteri premianti la presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina, da intendersi – secondo quanto chiarito dal Ministero dellAmbiente – come sistemi di dosaggio automatico, senza intervento delloperatore.

Il caso si colloca anche nellambito applicativo dellart. 98, commi 2 e 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici, che individua lillecito professionale anche nella fornitura, per negligenza, di informazioni false o fuorvianti, idonee a influenzare le decisioni di aggiudicazione.

Linterpretazione della lex specialis e il ruolo dei CAM

La clausola della lettera dinvito, nel prevedere lassegnazione di 0,5 punti per la presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina, riproduce il testo del D.M. 29 gennaio 2021, che fa parte integrante della lex specialis ex art. 57, comma 2, del Codice.

Di conseguenza, tale espressione deve essere interpretata in modo conforme al decreto ministeriale e, quindi, riferita esclusivamente a sistemi automatici.

LANAC ha dunque ribadito che lattribuzione del punteggio premiale in favore dellaggiudicatario – che aveva offerto unasciugatrice dotata solo di dosaggio manuale (FSS Lite) – è illegittima, in quanto basata su uninterpretazione erronea della clausola di gara e su unattrezzatura priva del requisito richiesto.

La valutazione delle dichiarazioni rese in gara

Il parere evidenzia come lofferta tecnica dellaggiudicatario, pur dichiarando il possesso di un sistema automatico (FSS), fosse accompagnata da documentazione tecnica che faceva riferimento ad un sistema diverso (tappo dosatore manuale), generando così contraddizioni e incertezze non chiarite dalla Stazione Appaltante, né in sede di valutazione né in autotutela.

Secondo lANAC, tali dichiarazioni appaiono fuorvianti, potenzialmente rilevanti ai sensi dellart. 98, co. 3, lett. b), del Codice, e impongono alla Stazione Appaltante una verifica circa leventuale sussistenza di un illecito professionale idoneo a incidere sullaffidabilità delloperatore.

Le conclusioni dellAutorità

LANAC ha concluso che:

  • laggiudicazione in favore delloperatore non è conforme alla lex specialis né alla normativa di settore (art. 57 d.lgs. 36/2023 e D.M. 29.01.2021);
  • la Stazione Appaltante deve procedere allannullamento dellaggiudicazione e alla riformulazione della graduatoria;
  • è necessario che la S.A. valuti la rilevanza delle dichiarazioni rese in gara ai fini dellesclusione ex art. 95, comma 1, lett. e), in combinato disposto con lart. 98 del Codice.

Qualora la Stazione Appaltante non intendesse conformarsi al parere, dovrà motivare il proprio dissenso entro quindici giorni, come previsto dallart. 220, comma 1, del Codice.

Considerazioni conclusive

Il parere in esame rappresenta un importante contributo in tema di interpretabili criteri premiali e CAM, ribadendo lobbligo delle stazioni appaltanti di uniformarsi alle definizioni ministeriali e di svolgere unadeguata istruttoria tecnica sulle offerte.

Inoltre, pone laccento sulla responsabilità delloperatore economico nella formulazione dellofferta tecnica e sulle conseguenze giuridiche delle dichiarazioni mendaci o fuorvianti, anche se rese per negligenza.

La vicenda si inserisce nel più ampio contesto di effettiva applicazione dei criteri ambientali minimi e di garanzia della correttezza delle procedure di affidamento, pilastri fondamentali del nuovo Codice dei contratti pubblici.

A cura della Redazione di TuttoGarePA del 08/04/2025