Irregolarità fiscale: dopo la questione di legittimità costituzionale anche il rinvio pregiudiziale alla CGUE

Apr 3, 2025

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La criticità rilevata dal Consiglio di Stato sulla causa automatica di esclusione dellirregolarità fiscale

Come segnalato in questo articolo, il Consiglio di Stato ha investito la Consulta per saggiare la rispondenza a costituzione dellart. 94, c. 6 del Codice, e per saggiare la proporzionalità della soglia di 5000 euro individuata dal legislatore per tarare lautomatismo escludente previsto per le fattispecie di irregolarità fiscali definitive.

Le ulteriori criticità rilevate dal T.A.R. Lazio

Il T.A.R. Lazio (IV-Ter, 02 aprile 2025, n. 6562) ha ulteriori dubbi sulla causa di esclusione connessa allirregolarità fiscale, e nel particolare:

  1. dubita della conformità al diritto eurounitario di una disciplina, come quella nazionale, che preclude il self cleaning, imponendo in ogni caso, in relazione alle violazioni fiscali definitivamente accertate, che lestinzione, il pagamento o limpegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dellofferta.
  2. dubita della necessità per il raggruppamento di comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dellofferta, la causa escludente in questione verificatasi prima della presentazione dellofferta, il soggetto che ne è interessato e le misure in concreto adottate, laddove la mandante abbia dichiarato nel DGUE di essere in regola sul piano fiscale (art. 97, comma 1, lett. a, n. 1 del Codice dei contratti pubblici);
  3. dubita della necessità di comprovare in ogni caso lestromissione o la sostituzione del soggetto prima della comunicazione della causa di esclusione da parte della stazione appaltante (art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici).

La questione pregiudiziale

Per tali ragioni il Collegio ha inteso rimettere in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dellUnione europea le seguenti questioni di interpretazione del diritto dellUnione:

a) se lart. 57 della direttiva 2014/24/UE e lart. 80 della direttiva 2014/25/UE, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostano allintroduzione o allinterpretazione di una normativa interna che preclude lestromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento che abbia commesso violazioni fiscali definitivamente accertate in epoca antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda; in particolare, mediante una previsione secondo cui, in ogni caso, lestinzione, il pagamento o limpegno devono essersi perfezionati anteriormente alla scadenza del predetto termine, pur essendo la causa di esclusione venuta meno nel corso della gara e prima delladozione del provvedimento di esclusione del raggruppamento;

b) in caso di risposta affermativa al quesito sub a), se le medesime norme e principi ostano allintroduzione o allinterpretazione di una normativa interna che preclude lestromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento indipendentemente dalla conoscenza effettiva della causa di esclusione della mandante da parte della mandataria;

c) in caso di risposta affermativa ai quesiti sub a) e sub b), se le medesime norme e principi ostano allintroduzione o allinterpretazione di una normativa interna che preclude lestromissione o la sostituzione della mandante laddove la mandataria sia venuta a conoscenza della causa di esclusione della mandante soltanto a seguito della comunicazione degli accertamenti effettuati dalla stazione appaltante.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/04/2025 di Elvis Cavalleri