Gara annullata in autotutela perché non individuato il corretto contratto di lavoro

Mar 31, 2025

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Gara annullata in autotutela perché non individuato il corretto contratto di lavoro

Nellindividuare il Contratto nazionale di lavoro da applicare al personale impiegato nellappalto, la Stazione appaltante è tenuta a seguire la metodologia indicata dal Codice dei contratti pubblici e dal recente Correttivo, verificando, in particolare, la stretta connessione dellambito di applicazione del contratto con le prestazioni dedotte nellappalto.

La corretta individuazione, nel bando di gara, del contratto collettivo applicabile, stante lobbligo per loperatore economico che adotti un diverso CCNL di dimostrare lequivalenza delle tutele, risponde alla finalità di garantire che al personale impiegato nellappalto siano riconosciute le giuste tutele economiche e normative, e che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati.
E quanto ha chiarito Anac con il parere di precontenzioso N. 75 approvato dal Consiglio dellAutorità del 3 marzo 2025, e recepito dalla stazione appaltante che ha provveduto ad annullare in autotutela gli atti di procedura di gara come richiesto da Anac.

Latto dellAutorità, di particolare importanza perché riguarda lapplicazione corretta del correttivo del Codice appalti in materia di contratto nazionale, faceva riferimento ad una gara di servizio di trasporto sanitario secondario nonché di servizio di trasporto materiale biologico, per un periodo di vigenza del contratto di 36 mesi, con importo a base di gara di 7.963.874,98 euro, da parte della stazione appaltante ASST Melegnano e della Martesana.

La ratio che sorregge gli obblighi normativamente imposti dallarticolo 11 del Codice appalti, tanto sulla Stazione appaltante (individuazione negli atti di gara del CCNL applicabile) quanto sulloperatore economico (dimostrazione, in caso di applicazione di un diverso CCNL, che siano garantite tutele normative ed economiche equivalenti) è da ricercarsi nella duplice volontà del legislatore di apprestare unadeguata tutela ai lavoratori impiegati nellappalto e di garantire la corretta esecuzione della commessa, scrive Anac nella delibera di precontenzioso. Come affermato dalla giurisprudenza la corretta applicazione dei contratti collettivi conformemente alle rispettive sfere di applicabilità costituisce condizione imprescindibile per il regolare funzionamento del mercato del lavoro e per il dispiegarsi di una leale concorrenza tra imprese, in quanto finalizzata a garantire sia che il personale impiegato venga adeguatamente tutelato per la parte giuridica e per quella economica, sia che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati.

Nel caso di specie, la Stazione appaltante non ha fornito alcuna prova di aver adottato la metodologia descritta nellallegato I.01 del Codice, né di quella previamente suggerita dallAutorità nella relazione illustrativa del bando tipo n. 1/2023, per lindividuazione del CCNL applicabile. Inoltre, tenuto conto di quanto rilevato dallistante in merito alle ricerche effettuate sullarchivio del contratti del CNEL e dei contenuti della documentazione di gara, va rilevato che il CCNL Multiservizi non risulta strettamente connesso alle prestazioni oggetto dellappalto, che afferiscono allarea socio-sanitaria e richiedono una specifica competenza e formazione professionale da parte degli addetti al servizio di trasporto in ambulanza.

Per questo lAutorità ha chiesto alla stazione appaltante di annullare la gara e, in sede di riedizione della gara, di individuare il Contratto nazionale applicabile secondo il dettato dellarticolo 2 dellallegato I.01 del Codice, determinando i conseguenti costi della manodopera.

Fonte: ANAC del 28/03/2025