Disponibilità dei mezzi e dell’autorizzazione A.S.L. per il trasporto dei pasti: legittima la richiesta in sede di gara?

Mar 27, 2025

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FATTO

Il bando di gara, nel declinare la composizione dellofferta tecnica, ha previsto, che Le ditte offerenti dovranno, a pena di inammissibilità dellofferta presentata, produrre la seguente documentazione: […] – le schede tecniche degli automezzi utilizzati, da cui risulti anche il titolo di disponibilità, autorizzazione A.S.L. per il trasporto dei pasti.

La stazione appaltante esclude un offerente, in quanto carente delle schede tecniche degli automezzi utilizzati non risulta il titolo di disponibilità, né lautorizzazione A.S.L. (ovvero SCIA sanitaria) per il trasporto dei pasti, oltreché in ragione della violazione dellart. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, e cioè della non conformità dellofferta ai documenti di gara.

Limpresa esclusa presenta ricorso, assumendo che sia sufficiente aver dichiarato che i mezzi sarebbero stati di nuova fornitura e che lautorizzazione sanitaria sarebbe stata ottenuta successivamente allacquisto, non rientrando la documentazione richiesta tra le cause tassative di esclusione previste dalla legge, né potendosi esigere, alla stregua dei principi fondamentali in materia di partecipazione alle procedure per laffidamento dei contratti pubblici, lacquisto preventivo dei mezzi di trasporto per partecipare alla gara.

DIRITTO

T.A.R. Puglia, Lecce, II, 26 marzo 2025, n. 483 accoglie il ricorso: sebbene la produzione delle schede tecniche degli automezzi utilizzati per il trasporto dei pasti appaia funzionale allaccertamento di un requisito essenziale di esecuzione del servizio (e dunque sia rilevante ai fini della partecipazione alla gara, a pena di inammissibilità) – la stessa valenza non possa estendersi, per quel che qui rileva, anche alla presenza del titolo di disponibilità e della autorizzazione A.S.L. per il trasporto dei pasti, sì da garantire alla P.A., fin dalla fase di gara, leffettivo possesso di tali mezzi e del relativo titolo sanitario in capo alloperatore economico.

E ciò in quanto la situazione è analoga a quella prevista per la disponibilità del centro cottura, in relazione al quale la giurisprudenza ha da tempo chiarito che ove infatti la contestata previsione del disciplinare di gara fosse valutabile quale requisito di partecipazione, sarebbe evidente leffetto anticoncorrenziale della stessa, non essendo peraltro il possesso di tale requisito indice dellaffidabilità delloperatore economico, potendo nel caso di specie agevolmente procedersi allacquisto e alla predisposizione dei mezzi di trasporto con le modalità indicate dallAmministrazione nella fase prodromica alla stipulazione del contratto. Si avallerebbe, come detto, unimpostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza, oltreché sproporzionata ed irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dellaggiudicazione definitiva, un bene strumentale che potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario, con inutile aggravio di costi in vista di una possibile, ma non certa, acquisizione del contratto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/03/2025 di Elvis Cavalleri