LA NORMA
Come noto, in caso di appalti sotto soglia aggiudicati con il criterio del minor prezzo, lart. 54, c. 1 e 2 del vigente codice dei contratti pubblici prescrive che: le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dallarticolo 110, prevedono negli atti di gara lesclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e che le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per lindividuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nellallegato II.2.
IL FATTO
Alla procedura negoziata partecipano 5 offerenti: la controinteressata aveva presentato il maggior ribasso, e la ricorrente il secondo maggior ribasso.
Successivamente, a seguito di una verifica delle offerte economiche, erano stati richiesti dei chiarimenti a 2 delle 5 imprese, tra cui la controinteressata ed unaltra estranea al giudizio.
Questultima impresa non aveva dato riscontro alla lettera di osservazioni e richiesta di chiarimenti del Comune e, pertanto, era stata esclusa.
Il Comune, essendo rimaste solo 4 offerte in gara, ha ritenuto di non dover procedere al calcolo della soglia di anomalia, in applicazione dellart. 54 co. 2 del d.lgs. 36/2023, aggiudicando lofferta alla controinteressata, che aveva offerto il maggior ribasso.
LA CENSURA
La ricorrente sostiene che il Comune avrebbe dovuto ricalcolare la soglia di anomalia, con conseguente esclusione automatica della controinteressata ed aggiudicazione a proprio favore della commessa.
IL GIUDIZIO
Ai fini del decidere è necessario rispondere al seguente quesito: lofferente escluso successivamente allapertura delle buste economiche, è da ritenersi comunque ammesso ai fini dellapplicazione della norma?
T.A.R. Sicilia, I, 26 marzo 2025, n. 670 risponde affermativamente ed accoglie il ricorso: il fatto che una di tali imprese non abbia risposto al contraddittorio instaurato dalla S.A. e sia stata conseguentemente esclusa dalla gara è una circostanza che attiene alla fase successiva allammissione delle offerte alla selezione e che, quindi, non può implicare una arbitraria modifica della procedura da parte del Comune.
In altri termini, lomesso riscontro da parte di una delle imprese alla richiesta di chiarimenti – avanzata dal Comune – circa la sostenibilità dellofferta economica costituisce evento futuro ed incerto rispetto allammissione delle 5 imprese alla gara; la conseguente esclusione dellimpresa inerte rileva, dunque, non ai fini dellapplicabilità o meno della norma di cui allart. 54 co. 1 e 2 del codice dei contratti pubblici ma solo nellambito del sub-procedimento di calcolo della soglia di anomalia dellofferta.
Cosa deve fare ora il Comune?
dovrà annullare le determinazioni impugnate e concludere il sub-procedimento di calcolo della soglia di anomalia dellofferta,.
La questione è in effetti complessa, siccome nel nuovo Codice, diversamente dal previgente (art. 76, c. 2 bis), non è più prevista ladozione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa allesito della verifica della documentazione attestante lassenza dei motivi di esclusione di cui allarticolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Lunico appiglio per sorreggere la tesi del T.A.R. rinvenibile nel Codice è oggi contenuto nellart. 35 relativo allaccesso agli atti, dove è fatta analoga distinzione tra i verbali relativi alla fase di ammissione, e tra i verbali relativi alla valutazione delle offerte, il che invero evidenzia una cesura procedimentale tra fase di valutazione della documentazione amministrativa, alla quale consegue lammissione, e la fase di valutazione dellofferta in senso stretto, in continuità con quanto previsto dal prefato art. 76 del vecchio Codice.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/03/2025 di Elvis Cavalleri

