Mancata indicazione della marca e del codice prodotto: esclusione?

Mar 20, 2025

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IL FATTO

Il Disciplinare di gara richiedeva che la busta economica fosse composta da:

a) Offerta economica ;

b) Annesso allofferta economica di sistema compilato e firmato digitalmente, nellambito del quale era richiesta, in relazione a ciascun prodotto, lindicazione, da parte del fornitore/concorrente, della marca del prodotto offerto, del codice articolo fornitore prodotto offerto, della denominazione commerciale del prodotto/codice articolo prodotto, del prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata e del prezzo totale per riga.

Un offerente ha compilato solo parzialmente lAnnesso allofferta economica, omettendo di compilare gli spazi relativi a alla marca del prodotto, al codice articolo fornitore prodotto offerto e alla denominazione commerciale del prodotto/codice articolo prodotto; inoltre, nellAnnesso allofferta presentato dalla ricorrente non risultano presenti le tre dichiarazioni richieste nel suddetto modulo.

Lamministrazione esclude detto offerente.

IL GIUDIZIO

T.A.R. Emilia Romagna, I 19 marzo 2025, n. 271 respinge il ricorso avverso lesclusione.

Come sopra evidenziato, il documento denominato Annesso allofferta economica, per espressa prescrizione del Disciplinare, costituiva parte integrante dellofferta stessa, andando a comporre la busta economica e doveva, pertanto, essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, come richiesto dallart. 7 del Disciplinare e dal modulo stesso nella nota a piè pagina.

Non è condivisibile quanto sostenuto dalla ricorrente secondo la quale le indicazioni omesse sarebbero state evincibili dal Capitolato tecnico (debitamente evidenziate in giallo), inserito nella busta amministrativa: da un lato, si rileva che il Capitolato è privo della sottoscrizione della ricorrente, sottoscrizione, invece, richiesta per lAnnesso allofferta; dallaltro, si osserva che lutilizzo dellevidenziatore sul Capitolato non interessava tutte le tipologia di prodotti indicati nellAnnesso allofferta e, in ogni caso, non avrebbe potuto tener luogo della corretta compilazione e sottoscrizione del suddetto documento, facente parte dellofferta economica.

Dunque, sotto tale profilo non pare dubbio la ricorrente abbia violato le ricordate disposizioni di cui al Disciplinare relativamente alle modalità di compilazione dei documenti che compongono la busta economica.

Va ricordato a tale proposto che, in tema di procedura di gara, il principio di autoresponsabilità implica che ogni concorrente sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in particolar modo quando si tratta di gare gestite in forma telematica, come quella di cui si discute in questa sede, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando, del disciplinare e delle relative norme tecniche (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7507; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 1042; TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 dicembre 2021, n. 13081).

Secondo il Collegio, inoltre, non era nella specie attivabile il rimedio del soccorso istruttorio,

Parimenti, non risultano condivisibili nemmeno le censure inerenti la (mancata) attivazione del soccorso istruttorio, stante il divieto di apportare qualunque modifica al contenuto dellofferta tecnica e/o economica (Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875; id., sez. IV, 1 marzo 2024, n. 2042; id., sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; id., sez. III, 19 agosto 2020, n. 5144).

Nel caso in esame la società ricorrente avrebbe dovuto compilare integralmente lAnnesso allofferta economica, essendo tale documento un componente dellofferta medesima, con conseguente inapplicabilità del comma 3 dellart. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/03/2025 di Elvis Cavalleri