Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 27 febbraio 2025, n. 3023 ha risposto al seguente quesito:
Larticolo 50 comma 2 secondo periodo del Codice dispone che per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Si chiede se la norma di cui sopra non possa essere interpretata nel senso che il legislatore intendesse che non possa essere utilizzato il sorteggio su elenchi di operatori economici che non abbiano manifestamente espresso linteresse alla partecipazione alla specifica gara, per ovviare alla possibilità concreta che una selezione ristretta di operatori su un elenco molto ampio, possa portare allassenza di offerte e dunque a frequenti casi di gare deserte. Viceversa il sorteggio fra il ristretto gruppo di operatori economici che abbiano manifestato interesse allinvito alla gara, è molto improbabile che conduca al fallimento della procedura di selezione.
Risposta aggiornata
Linterpretazione prospettata nel quesito non appare coerente con il divieto normativo di utilizzare il sorteggio per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per laffidamento di contratti sotto soglia. Nel caso di estrazione da elenchi di operatori economici qualificati, la stazione appaltante, nel proprio regolamento interno eventualmente adottato ai sensi dellart. 1, comma 3, dellAllegato II.1 al D.Lgs. 36/2023, individua i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. In mancanza di regolamento interno, tali criteri, che devono essere oggettivi, coerenti con loggetto e la finalità dellaffidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza sono individuati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente (art. 3, comma 4, Allegato II.1). La mancata presentazione di offerte da parte di OE inseriti nellelenco può essere in ogni caso disciplinata nel suddetto regolamento, o nellavviso istitutivo, in conformità a quanto previsto dallart. 3, comma 3, del citato Allegato II.1, laddove prevede che possono essere esclusi dallelenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 06/03/2025

