Nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica

Mar 4, 2025

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La ricorrente sostiene che lofferta del controinteressato avrebbe superato i limiti dimensionali prescritti dal Disciplinare di gara per quanto concerne il criterio Menu dei dipendenti di ben 130 pagine, invece che di 20 pagine, che sarebbe stato oggetto di attenzione e valorizzazione da parte dei Commissari di gara.

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 03/03/2025, n. 721 respinge il ricorso:

10. I motivi dedotti sono tutti infondati.

10.1. Con riferimento ai limiti dimensionali, censura rivolta anche nei confronti dellofferta presentata dal RTI ……….., lart. 19.5 del disciplinare di gara prevede che <<A livello di singolo lotto, allo step 2 Offerta tecnica del percorso guidato Invia offerta, il concorrente, pena lesclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema presentando lofferta tecnica richiesta, così composta:…>> seguito da un elenco di dieci campi riferiti agli elementi costitutivi dellofferta tecnica. Si evince chiaramente che la causa di esclusione non riguarda il superamento delle pagine ma la modalità di presentazione degli elementi costitutivi dellofferta tecnica da parte delloperatore economico, il quale dovrà operare a Sistema per la presentazione della stessa, a pena di esclusione.

10.2. Il Collegio ritiene di dovere dare atto di una recente pronuncia del Consiglio di Stato su un caso sovrapponibile a quello ora riportato, con cui ha affermato che il superamento dei limiti dimensionali dellofferta […] non ne poteva comportare lesclusione dalla gara, non fossaltro che in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato, V, 18 agosto 2023, n. 7815). In tale prospettiva, appare anche ragionevole una valutazione utile della offerta dimensionalmente eccedentaria, espungendo dunque le parti di minore rilevanza da parte della commissione, senza che possa ritenersi necessitata (sul piano giuridico) lesclusione dei contenuti della parte conclusiva dellofferta. Si intende che la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101), e dunque della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio (Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n.765).

10.3. Va poi osservato che nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dellofferta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso. Ne consegue che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dellofferta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con linteresse della stessa Amministrazione a selezionare lofferta migliore. Pertanto, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta lesclusione dellofferta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui allart. 97 Cost., potendo consentire ad unofferta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sullofferta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con linteresse pubblico (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2024, n.12303; Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967, id. sez. n. 7787/2020; Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451).

10.4. Sulla questione, anche lA.n.a.c., con la delibera n. 402 del 26 maggio 21, resa nellambito di un parere di precontenzioso, ha evidenziato che come chiarito nella Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara. Lindicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica, non dovrebbe dunque avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva. Ad una interpretazione in tal senso osta il già menzionato principio di tassatività delle cause di esclusione; come chiarito dalla giurisprudenza, in virtù di tale principio, lesclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel Cod[ OMISSIS ] dei contratti o di altre disposizioni di leggi vigenti, ma nessuna disposizione normativa correla lesclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che lofferta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis (cfr., Parere di precontenzioso delibera n. 819 del 26 settembre 2018).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/03/2025 di Roberto Donati