Il Tar Calabria ribadisce come, in conformità al principio del favor partecipationis, è da attivarsi soccorso istruttorio in caso di produzione di documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale. Per cui anche il DGUE incompleto in alcune parti è integrabile mediante il soccorso istruttorio.
Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 07/02/2025, n. 259:
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza ha, infatti, più volte affermato che linesatta compilazione del DGUE, che rende ambigua la dichiarazione, legittima lesercizio del soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1039). Risponde, infatti, al principio costituzionale di buon andamento dellazione amministrativa, la regola secondo cui lamministrazione, in sede di procedura evidenziale, è tenuta ad attivarsi, a mezzo soccorso istruttorio ovvero richiedendo appositi chiarimenti, per evitare lesclusione dalla gara di un operatore economico dovuta al solo fatto di aver prodotto una documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale, in conformità al principio del favor partecipationis.
Orbene, ad avviso del Collegio, è evidente che, nel caso di specie, si tratti proprio di una errata/incompleta compilazione del DGUE.
Infatti, xxx, dapprima, ha dichiarato di non poter confermare di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni, ma poi non ha fornito informazioni al riguardo, evidenziando una incoerenza nelle dichiarazioni rese, che ha legittimamente indotto la Commissione a chiedere chiarimenti.
Peraltro, non emergono elementi per supporre che xxx si sia, davvero, resa responsabile in precedenti occasioni di false dichiarazioni.
In definitiva, come detto, il motivo è infondato, avendo la Commissione fatto corretta applicazione di pacifici orientamenti giurisprudenziali in base ai quali:
– il DGUE risultato incompleto in alcune parti è integrabile mediante il soccorso istruttorio (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066);
– chiarimenti possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti, trattando i candidati in maniera uguale e leale (cfr. C.G.U.E. 10 maggio 2017, in C-131/16) in conformità allart. 56, comma 3, della direttiva 2014/24/UE, per il quale se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/02/2025 di Roberto Donati

