Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 30 gennaio 2025, n. 3225 ha risposto al seguente quesito:
Quanto previsto dallallegato II.1 art. 2, è applicabile anche agli affidamenti diretti oppure è valido solo per le procedure negoziate? Qualora, su base discrezionale della SA, la selezione degli OE per gli affidamenti diretti possa avvenire anche tramite un preliminare avviso dindagine di mercato, questultimo può essere pubblicato solo sul profilo del committente? Oppure devessere simultaneamente pubblicato anche sulla BDNCP, come disposto per le procedure negoziate? In caso di affidamento diretto svolto tramite Trattativa Diretta MEPA, preceduto dalla pubblicazione di un avviso dindagine di mercato, occorre pubblicare anche uno specifico avviso sullesito della procedura, oltre alla determina di affidamento?
Risposta aggiornata
Relativamente al tema posto, si ricorda che laffidamento diretto, come definito dal nuovo Codice dei contratti allart. 50 comma 1 lett. a) e b), è una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso. Sul tema si richiama il parere n. 410/2024, con cui lA.N.A.C. certifica la possibilità di effettuare laffidamento diretto previo confronto tra preventivi. Si tratta del c.d. affidamento diretto procedimentalizzato. Al riguardo la giurisprudenza ritenendo ammissibile anche tale ipotesi richiama il rispetto delle norme del Codice e, in particolare, della c.d. piccola evidenza pubblica come affermato nella sentenza T.A.R. Puglia n. 1032/2024. Riguardo alla domanda n. 1) la disposizione trova applicazione alle procedure negoziate. Lallegato II è in attuazione delle disposizioni di cui allarticolo 50,commi 2 e 3, del Codice; infatti lart 1 (disposizioni generali) co 1 afferma il principio secondo cui gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per laffidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui allarticolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui allarticolo 49 del codice. Domande n. 2) e n. 3): come rilevato dalla stessa ANAC (cfr. Delibera n.424 del 19 settembre 2023), secondo la giurisprudenza prevalente la mera procedimentalizzazione dellaffidamento diretto, mediante lacquisizione di una pluralità di preventivi e lindicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma laffidamento diretto in una procedura di gara (cfr. Cons. Stato, sez. 4, n. 3287/2021). Si chiarisce che il preventivo non è unofferta formale, e la relativa richiesta è finalizzata alla motivazione del successivo affidamento, in rapporto alla dimostrazione della sussistenza delle esperienze nonché della congruità del prezzo di quella che sarà poi lofferta individuata. Ciò comporta che la stazione appaltante in maniera legittima può instaurare la procedura attraverso le modalità ritenute più opportune, seppur nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e di quanto specificato allart. 35 del d.lgs. 36/2023 (cfr. anche in tal senso, TAR Veneto sez. I, sentenza n. 542/2021, che ha ritenuto legittima la richiesta di preventivi in ottica di rafforzamento della concorrenza). Relativamente alla domanda n. 4), la risposta è negativa. Per gli adempimenti di cui allart. 28 del nuovo codice relativi agli affidamenti diretti si rimanda alla delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, ed in particolare si rimanda allart 3 della stessa delibera ANAC.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 05/02/2025

