La ricorrente lamenta che non sussisterebbero i presupposti per disporre la proroga tecnica, siccome trattasi di strumento che può essere utilizzato dallamministrazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dallAmministrazione medesima, vi sia leffettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente. La procedura per la selezione del nuovo fornitore avrebbe dovuto essere indetta dallamministrazione con largo anticipo rispetto alla cessazione di efficacia del contratto.
T.A.R. Lombardia, II, 28 gennaio 2024, n. 268, conviene con la ricorrente.
Il Collegio, dopo aver diffusamente richiamato i principi generali sullistituto della proroga, ha ritenuto che a fronte di una scadenza contrattuale fissata per il 30.06.2024, solo in data 17.06.2024 lASP provvedeva ad indire la nuova procedura di affidamento, comunicando in data 19.06.2024 alla ricorrente una proroga contrattuale con scadenza 30.11.2024.
Lintervallo temporale di soli 13 giorni tra lindizione della nuova gara e la scadenza del contratto originario non può certamente ritenersi una tempistica congrua per consentire allamministrazione di attivare la indefettibile procedura di evidenza pubblica ed evitare l uso improprio dellistituto della proroga che rappresenta uno strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1521/2017). In materia non vi è alcuno spazio per lautonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, lamministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4192/2013).
Rispetto alla tempistica sopra richiamata, lASP resistente non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare la sussistenza di ragioni, estranee alla sfera di dominio dellamministrazione, che avrebbero causato il ritardo nellindizione della nuova procedura di selezione. Nulla è stato, in tal senso, dedotto dallintimata. Il ritardo nellindizione della gara appare ascrivibile esclusivamente allASP, rendendo, per tale via, necessaria la proroga contestata.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/01/2025 di Elvis Cavalleri

