La Stazione Appaltante, nellapprontare la disciplina di gara, ha inteso la campionatura come elemento sostanziale e qualificante lofferta tecnica.
Limpresa non presenta la campionatura richiesta e viene esclusa.
Il ricorso avverso lesclusione non viene accolto.
Questo quanto stabilito da Tar Sardegna, Sez. I, 27/01/2025, n. 37:
6.2. Privo di pregio si rivela, altresì, largomento fondato sulla mancata attivazione, in suo favore, del soccorso istruttorio, che le avrebbe consentito, senza modificare la propria offerta, di rendere alla S.A. chiarimenti sul contenuto della medesima, con conseguente violazione, non solo dellart. 101, co. 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, ma anche dei principi del risultato, della fiducia, dellaccesso al mercato, nonché del principio di buona fede e di quello di leale cooperazione, consacrati anchessi in apposite norme del Codice dei contratti pubblici.
Per quanto già osservato in merito al rilievo assegnato dalla lex specialis di gara alla campionatura, in termini di elemento sostanziale e qualificante lofferta tecnica, il soccorso istruttorio non è in radice prospettabile, trovando detto istituto un limite invalicabile nellimpossibilità di modificare o integrare un elemento dellofferta tecnica, oltre che di quella economica.
Né può fondatamente sostenersi che, nel caso di specie, si trattasse di chiarire eventuali ambiguità dellofferta, come pretenderebbe la ricorrente, considerata la tout court omessa allegazione allofferta della campionatura richiesta, non surrogabile, per le ragioni che già si è avuto modo di constatare, attraverso documentazione cartacea o fotografica.
Consentire il soccorso istruttorio in una fattispecie siffatta, come correttamente rilevato dalla difesa regionale, avrebbe comportato unintegrazione postuma dellofferta, pacificamente inammissibile (ex multis, Cons. Stato, V, 20 febbraio 2024, n. 1672).
La censura è dunque infondata e va rigettata.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/01/2025 di Roberto Donati

