La partecipazione degli “intermediari” a gare per il recupero e trasporto di rifiuti: come si atteggia il subappalto?

Gen 28, 2025

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Interessante pronuncia del Consiglio di Stato (IV, 28 gennaio 2025, n. 648), alla cui lettura si rinvia integralmente, i cui tratti salienti sono così riassumibili.

  • Il Collegio aderisce al recente indirizzo interpretativo, registratosi in relazione al tema del c.d. subappalto necessario (al cui paradigma, per certi versi, si inscrive, come rilevato anche dalla società appellante, il subappalto disposto dallintermediario), volto a valorizzare leffettiva volontà delloperatore economico, quale desumibile dagli atti di gara, senza che occorra una dichiarazione formalmente differenziata da quella che vale anche per il subappalto semplice, non necessario (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793; V, 21 febbraio 2024, n. 1743; V, ord. 24 novembre 2023, n. 4736).
  • il Collegio ritiene che le disposizioni in materia di subappalto siano suscettibili di adattamento e, entro certi limiti, di rimodulazione da parte della lex specialis, in ragione delle speciali caratteristiche che ontologicamente connotano la figura dellintermediario senza detenzione, fermo restando il rispetto delle rationes, sopra evidenziate, che, rispettivamente, informano listituto del subappalto e lautorizzazione della stazione appaltante.
  • lintermediario, pur avvalendosi di soggetti terzi per lesecuzione delle prestazioni principali, mantiene in capo a sé tutte le attività (e le connesse responsabilità) in ordine alla organizzazione dei servizi per il tramite dei soggetti coinvolti, alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di esecuzione, al controllo ed alla vigilanza sulloperato dei soggetti coinvolti, alla gestione di tutti gli adempimenti connessi ed alla verifica della corretta applicazione della normativa ambientale, tra cui: lobbligo di possedere e compilare il registro che attesti le procedure di carico e di scarico; lobbligo di annotare in modo corretto le operazioni di carico e scarico allinterno del registro entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal momento della transazione; lobbligo di inviare il MUD alla Camera di Commercio di competenza. subappalta esclusivamente le attività di trasporto e recupero, e non demanda quindi a terzi lintegrale esecuzione del contratto.
  • La previsione della possibilità di subappaltare la prestazione principale non si pone, più in generale, in contrasto con lart. 119 del Codice dei contratti pubblici, alla luce di uninterpretazione sistematica e comunitariamente orientata di questultima disposizione e di quella di cui allart.183, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E ciò in quanto, se la legge consente allintermediario di operare senza detenzione materiale dei rifiuti, è evidente che la parte operativa prevalente di ogni appalto che abbia ad oggetto il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti stessi sarà adempiuta da soggetti terzi rispetto allintermediario-aggiudicatario. Diversamente ragionando, la figura dellintermediario verrebbe svuotata di ogni contenuto e ad essa sarebbe, di fatto, impedito di accedere a qualsiasi procedura avente ad oggetto le attività di trasporto e recupero dei rifiuti.
  • Anche dalla rinnovata disciplina del subappalto emerge come uno dei criteri ispiratori del nuovo codice sia ravvisabile nel ripudio, anche alla luce del primato riconosciuto al principio del risultato, di interpretazioni formalistiche in favore di soluzioni più elastiche e meglio adattabili alla varietà delle situazioni concrete, oltre che preferibili per raggiungere in tempi brevi i risultati desiderati. Trattasi di unimpostazione assolutamente in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che, come visto, contrasta loperatività, nella materia in esame, di automatismi, mostrandosi favorevole alla valorizzazione di scelte discrezionali proporzionali allobiettivo da raggiungere al fine di garantire la massima concorrenza e laccesso delle piccole e medie imprese alle commesse pubbliche.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/01/2025 di Elvis Cavalleri