Il primo caso di esclusione per violazione del divieto dell’art. 119 c. 1 (e sulla distinzione tra subappalto e sub-contratto)

Gen 22, 2025

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Lofferente, per mezzo di una pluralità di negozi, ha commissionato a terzi lesecuzione di singole parti delle plurime prestazioni ad essa affidate, in modo tale che, nellinsieme, risulta provato che nessuna delle prestazioni oggetto dellappalto sarebbe stata direttamente eseguita dalla società prima aggiudicataria.

Per tale ragione avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

T.A.R. Toscana, II, 21 gennaio 2025, n. 95, al fine di corroborare la bontà della decisione ha escluso che tali esternalizzazioni fossero avvenute mediante contratto di sub-fornitura, come affermato dallaggiudicataria, per le seguenti ragioni.

I caratteri distintivi del subappalto sono individuati dallart. 119, comma 2, primo periodo, D. Lgs. 36/2023, che lo definisce come «il contratto con il quale lappaltatore affida a terzi lesecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore».

La giurisprudenza, più volte pronunciatasi sulla differenza da individuare tra subfornitura e subappalto, ha costantemente rinvenuto lelemento caratterizzante del subappalto nellautonomia con cui il soggetto terzo esegue le prestazioni ad esso commissionate, al contrario di ciò che avviene nella subfornitura, laddove limpresa terza viene ad essere sostanzialmente inserita nel ciclo produttivo dellappaltatore, con conseguente dipendenza tecnica, e anche economica, da questultimo: «È linserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del fornitore a richiedere che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo (rispondenti alle esigenze di mercato da questultimo intercettate), per cui la cosiddetta dipendenza tecnica — da valutarsi caso per caso e in rapporto alla natura della lavorazione in concreto affidata in subfornitura — si pone come il risvolto operativo attraverso il quale normalmente si denota la dipendenza economica, di cui è elemento qualificante e sintomatico. Sul piano concettuale, questo elemento diversifica il rapporto di subfornitura commerciale (suscettibile di essere realizzato attraverso altri schemi negoziali) dal subappalto dopera o di servizi, nel quale il subappaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa e imprenditoriale, ma anche tecnico esecutiva» (T.A.R. Lazio, Roma, I, 20 febbraio 2018 n. 1956; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 7 febbraio 2019).

Orbene, nella fattispecie che costituisce oggetto di causa, tutti i soggetti esterni individuati risultano esercitare unattività pienamente autonoma rispetto a quella della società ricorrente principale, non essendo stati dimostrati legami connotati da un inserimento funzionale di unimpresa nel ciclo produttivo dellaltra né, a ben vedere, alcun legame di particolare intensità, nemmeno di carattere meramente commerciale, ovvero fonte di qualsivoglia dipendenza tecnica o economica delle imprese terze . Peraltro, la ricorrente principale non ha dimostrato, ab imis, lesistenza stessa di una propria struttura e di un proprio ciclo produttivo (dipendenti, impianti).

In conclusione, le esternalizzazioni poste in essere sono configurabili come subappalto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 21/01/2025 di Elvis Cavalleri