ll capitolato speciale dappalto richiedeva fra le caratteristiche minime, che i pc oggetto di fornitura fossero dotati di tre porte USB di cui due type A (almeno 3.2) ed una type C.
I notebook offerti dal ricorrente escluso sono invece dotati di una porta USB type A 3.2 e di due porte USB type C 4/Thunderbolt 4.
Offerta valida?
Risposta negativa arriva da T.A.R. Piemonte II, 20 gennaio 2025, n. 139.
Non ha convinto il Collegio la tesi difensiva delle ricorrenti secondo cui, nel richiedere due porte di tipo A almeno 3.2, il capitolato avrebbe ammesso standard superiori al 3.2, con ciò consentendo la loro sostituzione con le porte di tipo C che sarebbero le sole che integrerebbero tali standard superiori (4/Thunderbolt 4), non presenti invece sulle porte tradizionali di tipo A (il cui standard massimo sarebbe, appunto, il 3.2).
Il capitolato distingue, infatti, chiaramente tra porte di tipo A e porte di tipo C, chiedendone due del primo tipo ed una del secondo tipo e riferendo lo standard 3.2 alle sole porte di tipo A e non a quelle di tipo C. Cosicché, nel richiedere lo standard almeno 3.2 per le porte di tipo A, il capitolato ha inteso escludere standard inferiori (3.1, 3.0, 2.0, 1.1 e 1.0) presenti solo su questo tipo di porta, ammettendo, tuttavia, standard superiori (se esistenti) ma sempre con esclusivo riferimento a tale tipo di porta. Daltra parte, il riferimento ad almeno lo standard 3.2. non avrebbe nemmeno senso rispetto alle porte di tipo C, non esistendo per tale tipologia di porta .
Né tale difformità strutturale del notebook offerto rispetto alle caratteristiche minime indicate dal capitolato speciale di appalto può essere superata facendo riferimento al fatto che lofferta di un numero maggiore di porte USB di tipo C rispetto a quelle di tipo A costituirebbe una proposta migliorativa perché le prime sarebbero più moderne, evolute e performanti delle seconde, con conseguente migliore soddisfazione dellinteresse delle Aziende sanitarie destinatarie dei prodotti oggetto dellappalto.
Lofferta di due porte anziché di una porta USB di tipo C non può, pertanto, essere considerata una proposta migliorativa perché la porta di tipo C aggiuntiva è andata a sostituire una delle due porte USB di tipo A che il capitolato speciale dappalto richiedeva, invece, come caratteristica minima ed essenziale, cosicché il notebook offerto, sotto lo specifico profilo oggetto di considerazione, non costituisce una soluzione migliore, ma piuttosto una variazione del bene sia sotto il profilo strutturale (perché non integra il numero minimo richiesto di porte USB di tipo A) sia sotto il profilo funzionale (perché, di per sé, non consente la connessione contemporanea a due periferiche che siano dotate di cavi USB di tipo A).
Secondo il Collegio il requisito minimo delle predette porte USB è indicato in senso strutturale e non funzionale, il che, già di per sé, porta ad escludere che rispetto alle stesse possa essere invocato il principio di equivalenza.
Inoltre ,il RTI ricorrente non ha indicato, né nella propria offerta né in sede di chiarimenti forniti alla stazione appaltante, specifici elementi dimostranti la pretesa equivalenza della porta USB di tipo C trasformata a mezzo di un adattatore (asseritamente universale) in una porta di tipo A ad una porta USB originaria di tipo A perché così già integrata nel PC.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/01/2025 di Elvis Cavalleri

