Esclusione automatica e metodo “A”: le offerte pari o superiori alla soglia devono essere escluse

Gen 20, 2025

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In caso di esclusione automatica determinata secondo il metodo A dellAllegato II.2, devono essere escluse le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia.

Il correttivo chiude, proprio sul piano dellintervento legislativo, linfelice formulazione dellAllegato II, in caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso e scelta dellesclusione automatica delle offerte anomale di cui al metodo A dellAllegato II.2.

Vi era infatti un difetto di coordinamento tra le disposizioni contenute nellallegato II.2 del nuovo Codice perché, con riferimento al metodo A, per un verso si prevede che la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata (punti 1 e 2), dallaltro, si concludeva disponendo che tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia fossero automaticamente esclusi (punto 3).

Dopo che Cons. Stato, sez. VII, 1 luglio 2024, n. 5780 aveva stabilito che, in caso di appalto da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al metodo A dellallegato II.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 va interpretato nel senso che deve essere escluso loperatore economico che abbia offerto un ribasso pari o superiore (e non solo superiore) alla soglia di anomalia, in continuità con lanaloga previsione contenuta nel previgente codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), ora è intervenuto il legislatore.

Larticolo 85 del Decreto Legislativo 209/2024 prevede infatti:

1.AllAllegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per lesclusione automatica delle offerte (Articolo 54, comma 2) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al primo paragrafo «METODO A» punto 3), le parole: «sconti superiori» sono sostituite dalle seguenti: «sconti pari o superiori».

In questo caso, insomma, il correttivo ha realmente corretto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/01/2025 di Roberto Donati