L’art. 102 implica la necessaria produzione del progetto di assorbimento? Esclusione per rifiuto di assorbire tutto il personale: è legittima?

Gen 14, 2025

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Nella fase antecedente laggiudicazione nasce un contrasto tra potenziale aggiudicatario e stazione appaltante.

Nel particolare la Stazione appaltante insisteva per il rispetto della clausola sociale, con riassorbimento di tutto il personale delloperatore economico uscente, ovvero di dodici unità.

Lappaltatore dal canto suo sostiene che la legge di gara non prevedeva un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dallimpresa uscente, dovendosi tener conto dellorganizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario e della sussistenza o meno in capo a questultimo di effettuare nuove assunzioni per adeguare la propria forza lavoro allesigenze del servizio. Per leffetto si rendeva disponibile ad assumere otto delle dodici unità in organico delloperatore uscente.

Dal che, la decisione della stazione appaltante non procedere allaggiudicazione del servizio di cui trattasi […] e quindi alla sua successiva contrattualizzazione, tempestivamente impugnata dal potenziale aggiudicatario.

T.A.R. Puglia, II, 13 gennaio 2025, n 31 accoglie il ricorso e, nel richiamare la giurisprudenza consolidata in punto di clausola sociale, tocca due temi interessanti.

In primo luogo dà atto dellinapplicabilità delle linee guida ANAC n. 13/2019: con il nuovo Codice dei contratti pubblici, la portata cogente degli atti di c.d. soft law dellANAC (regolamenti e linee guida) risulta oggi radicalmente ridimensionata, e nel particolare rileva il superamento della c.d. normativa secondaria elaborata dallANAC in vigenza del precedente Codice, in luogo della quale, salvo diversa disposizione, trova applicazione il nuovo Codice dei contratti pubblici in uno ai suoi allegati. Ebbene, nel caso qui sottoposto le Linee guida ANAC n. 13/2019, nella parte sopra esaminata, devono ritenersi sostituite dallart. 102 del Codice.

In secondo luogo, dallanalisi di detta norma il Collegio rileva che essa, nel fare onere alla Stazione appaltante di richiedere agli operatori economici (tra le altre) di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, non fa espresso riferimento al progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, prevedendo, invece, che loperatore indichi (solo) le modalità di adempimento degli impegni di cui al primo comma (salvo, beninteso, lespressa richiesta della P.A. nei documenti di gara che, come già detto, non è dato riscontrare nel caso trattato).

Secondo il Collegio, quindi, la presentazione del progetto di assorbimento non è previsto dalla legge, e non può che ritenersi un onere di allegazione subordinato alla richiesta da parte della Stazione appaltante nella documentazione di gara, che ne valuta lopportunità caso per caso.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/01/2025 di Elvis Cavalleri