Interessante ordinanza del Consiglio di Stato (III, ord. 10 gennaio 2025, n. 80) sullinterpretazione dellart. 41, c. 14 del Codice (e dellart. 3 del bando tipo Anac) in punto di ribassabilità dei costi della manodopera.
Come visto in questo articolo, secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato sez. III 12 novembre 2024, n. 9084) lart. 3 del bando tipo Anac tradisce i contenuti della relativa relazione illustrativa (che ammette un ribasso diretto della manodopera), e con la formulazione ivi prevista (i costi per la manodopera non sono soggetti a ribasso), in unevidente eterogenesi dei fini, non ammette un ribasso o una riduzione dei costi della manodopera. Nel caso scrutinato, in assenza di impugnazione dellart. 3, è stato infatti ritenuto meritevole di esclusione lofferente che aveva ridotto i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante.
Lodierna ordinanza si confronta con un caso per certi aspetti speculare.
1) in primo luogo il Collegio ha ritenuto irrilevante lanzidetto precedente, alluopo invocato dal ricorrente, che aveva valorizzato la mancata impugnazione della lex specialis (i.e. lart. 3 del bando tipo Anac) prima di accedere alla tesi della necessaria esclusione del concorrente che avesse operato un ribasso non consentito, diversamente dalla fattispecie in esame in cui laggiudicatario ha spiegato ricorso incidentale con esplicita impugnativa della lex specialis e del bando tipo Anac in parte qua.
Sotto questo profilo, quale logica conseguenza, pare che il Consiglio di Stato abbia pochi dubbi circa lillegittima della previsione del bando tipo Anac, siccome allevidenza ritenuta prima facie demolibile per mezzo del ricorso incidentale ai fini del decidere.
Del resto è innegabile lerrore commesso dallAnac, che è incorsa nella fallacia della falsa equivalenza: dire che la manodopera è scorporata dallimporto da assoggettare a ribasso è cosa assai diversa dal dire che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, siccome il secondo costrutto implica un divieto in alcun modo rinvenibile nel primo.
2) in secondo luogo, pur riservando allapprofondimento di merito del primo giudice il tema decisorio della ribassabilità dei costi della manodopera nellordito del nuovo codice e, in concreto, la sorte da destinare alla clausola di lex specialis di segno restrittivo, per il Collegio appare prima facie propugnabile la tesi della ribassabilità temperata dei costi della manodopera a mente dellultimo periodo dellart. 41, co. 14 d.lgs. 36/2023, anche in adesione a recenti pronunciamenti di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. nn. 9254 e 9255 del 19 novembre 2024 in questo articolo).
Sotto questo secondo profilo, pur riferendosi ad una ribassabilità temperata di nuovo conio, pare potersi logicamente inferire che la III sezione del Consiglio di Stato propenda per la tesi della ribassabilità indiretta dei costi della manodopera qui propugnata (cfr. questo articolo), siccome la tesi della ribassabilità diretta di temperato non ha alcunché.
Un ringraziamento allo studio legale AOR Avvocati per avermi coinvolto nella costruzione della linea difensiva, e complimenti alla squadra per la vittoria della battaglia.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/01/2025 di Elvis Cavalleri

