Il tema dellindividuazione della corretta fonte di regolazione dei criteri di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche è stato ripetutamente dibattuto in giurisprudenza e in dottrina.
Di recente, con Deliberazione n. 145/2024, è intervenuta la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte che ha ribadito che ai sensi del comma 3 dellarticolo 45 (seconda parte) del Codice degli appalti I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
La Delibera precisa che lart. 45 del Codice continua a prevedere la necessità di unapposita disciplina attuativa da parte della stazione appaltante secondo i rispettivi ordinamenti.
Rispetto al previgente Codice, risultano evidenti i profili di semplificazione in relazione al fatto che sono venuti meno gli obblighi di destinare le risorse per gli incentivi ad un apposito fondo e di ripartirne le risorse con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondi i rispettivi ordinamenti.
Anche la Relazione al Codice, nel commentare il comma 3 dellart. 45, puntualizza che gli incentivi per funzioni tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per lincentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.
In tale prospettiva, il parere n. 3360 dell11 ottobre 2023 dellANAC precisa come Il nuovo quadro normativo non impone più ladozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti concludendo condivisibilmente nel senso che rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale.
Per lerogazione di tali incentivi e lintegrazione dei relativi criteri, lente deve munirsi di un apposito atto generale unilaterale, la Sezione ritiene che in sede municipale la fonte idonea possa anche essere individuata nel regolamento (considerata lautonomia regolamentare riconosciuta in capo allente ai sensi dellarticolo 7 del D.lgs. 267/2000).
La predeterminazione da parte dellamministrazione erogante è una condizione essenziale, unitamente alla contrattazione decentrata, ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto di tali risorse.
Si precisa che è stato approvato il Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui allart. 45 del D.lgs. 36/2023.
Il MIT con parere n. 2393 del 26/02/2024 ha evidenziato che lart. 45 del D.lgs. 36/2023 non prevede più ladozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi, tuttavia resta ferma lesigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva.
Col nuovo Correttivo sono state apportate delle modifiche all art. 45 del D.lgs. 36/2023 che prevedeva che gli incentivi non vengono corrisposti al personale con qualifica dirigenziale.
È stato modificato il comma 2 sostituendo ogni riferimento lessicale ai dipendenti delle stazioni appaltanti, con quello più generico di personale.
Il D.lgs. n. 209/2024 prevede la sostituzione del comma 4 dellart. 45 del D.lgs.36/2023 che esclude espressamente la possibilità di corrispondere gli incentivi per funzioni tecniche a favore del personale dirigenziale.
Da ultimo, si segnala che il comma 3 dellart. 45 sottoposto allesame della Corte dei Conti, tuttavia, non è stato modificato dal Correttivo al Codice degli appalti in tema di fonte di regolazione dei criteri di riparto degli incentivi alle funzioni tecniche.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 09/01/2025

