Il raggruppamento ricorrente è stato affidatario di servizio fino al 2023, a conclusione di procedura selettiva. Viene escluso dal rinnovo della procedura di affidamento, disposta dalla stazione appaltante sensi dellart. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il Tar accoglie il ricorso, rilevando come, sebbene la procedura sia stata battezzata come affidamento diretto, in realtà si tratti di procedura negoziata preceduta da indagine di mercato e siano stati invitati tutti coloro che hanno mostrato interesse.
Questo quanto stabilito da Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 07/01/2025, n. 28:
Il ricorso è fondato.
Innanzitutto va respinta leccezione pregiudiziale, laddove linteresse ad agire è ictu oculi evidente nella richiesta di annullamento dellesclusione dalla gara e dellaggiudicazione della medesima alla controinteressata.
Nel merito parte ricorrente richiama la norma di cui al 5° comma dellart. 49 del nuovo codice dei contratti pubblici, la quale esclude la necessità di rotazione allorché la selezione avvenga nella forma della procedura negoziata e sia stata preceduta – come in fattispecie – da indagine di mercato senza limite al numero di operatori.
La deroga alla regola generale del divieto di duplice consecutivo affidamento, posta dalla suddetta norma, rende illegittima la disposta esclusione.
Non rilevano le considerazioni riportate da ….. nelle sue memorie, sia perché introducono elementi nuovi non contenuti nella motivazione dellatto di esclusione (con riferimento ad asserita inadeguatezza dei soggetti raggruppati, i quali peraltro hanno già svolto lo stesso servizio appaltando), sia perché erroneamente qualificano lappalto affidamento diretto; laddove linvito alla procedura di affidamento del servizio di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse – contenuto nella delibera dindizione n. xxx dell8.8.2024 – la qualifica come procedura negoziata nel rispetto della disciplina codicistica, ovvero gara competitiva per la necessità di consentire lesame comparativo dellofferta del raggruppamento ricorrente illegittimamente escluso.
Il ricorso va dunque accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati e lobbligo per … di valutare in comparazione lofferta di parte ricorrente, ferma la precedente fase della manifestazione dinteresse riguardo alla quale non è sviluppata alcuna contestazione.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/01/2025 di Roberto Donati

