La formazione delle stazioni appaltanti nel (vecchio) art. 63 e l’interpretazione conforme a Costituzione del T.A.R. Lazio

Gen 7, 2025

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Il problema è stato risolto a monte dal Correttivo.

E dinteresse però la pronuncia T.A.R. Lazio, IV-Ter, 3 gennaio 2025, n. 80, che si pronuncia rispetto alla compatibilità alla Costituzione ed al diritto europeo dellart. 63 c. 10 del Codice, nella misura in cui è demandata alla SNA la fissazione dei requisiti per laccreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative.

il Collegio ha ritenuto di poter offrire uninterpretazione conforme a Costituzione ed al diritto europeo della norma primaria in esame possa offrirsi.

Secondo il Collegio laccreditamento non preclude ai soggetti aventi scopo di lucro, come la Società ricorrente, di svolgere la medesima attività nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni: queste, facendo ricorso al libero mercato, nelle procedure tese allindividuazione dei soggetti da impiegarvi, di volta in volta potranno indicare e prescrivere i requisiti ritenuti idonei, sempre nel rispetto dei principi di concorrenza e di proporzionalità.

IN altri termini il decreto SNA, in quanto i requisiti e, in particolare, quelli soggettivi vanno riferiti allaccreditamento, e non più in generale alla possibilità di svolgere lattività di che trattasi.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/01/2025 di Elvis Cavalleri