Soccorso istruttorio non percorribile se manca allegato a corredo dell’offerta

Dic 27, 2024

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Soccorso istruttorio non percorribile se manca allegato a corredo dellofferta. Il principio di parità tra i concorrenti impedisce che si possa rimediare in fase postuma

Non è possibile, attraverso il soccorso istruttorio, arrivare a sanare la completa assenza di uno specificato allegato, richiesto ai concorrenti a pena di esclusione, in sede di offerta economica e/o tecnica. Il mancato invio di un documento richiesto dalle prescrizioni della legge di gara rappresenta infatti una carenza dellofferta a cui il principio di parità tra i concorrenti impedisce che si possa rimediare in fase postuma.

Lo specifica lAnac con la delibera n. 573 del 10 dicembre 2024, nella quale si evidenzia come in ogni caso il ricorso al soccorso istruttorio non possa confliggere con il principio generale dellautoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dellofferta e nella presentazione della documentazione. Ricade quindi sulloperatore economico la responsabilità di non aver trasmesso un modulo o un allegato richiesto in sede di offerta a pena di esclusione. La necessità di rispettare la scadenza per linvio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente quindi di poter ammettere linvio di un nuovo documento oltre i termini stabiliti.

La delibera in questione è relativa a un parere di precontenzioso richiesto allAutorità da un concorrente che era stato escluso da una gara aperta per laffidamento della fornitura e posa in opera di serramenti da parte dellAzienda Trasporti Messina. Nel caso specifico, lesclusione era stata dovuta alla mancata presentazione da parte delloperatore economico di un modulo che era richiesto dalla stazione appaltante, a pena di esclusione, per presentare i dettagli, in singole voci, delle caratteristiche dellofferta economica e in particolare del computo del costo della manodopera. La stazione appaltante aveva ritenuto poi di non poter attivare il soccorso istruttorio, adducendo che secondo il Codice degli appalti questo non può riguardare profili e modifiche del contenuto dellofferta economica.

LAutorità ha ritenuto che la stazione appaltante abbia agito correttamente, in modo conforme alla disciplina e ai principi in materia di contratti pubblici. Sul punto, nel parere viene analizzato limpianto normativo del soccorso istruttorio alla luce del nuovo Codice degli appalti, che ne ha ampliato lambito, la portata e le funzioni, superando talune incertezze maturate nella prassi operativa. Nel dettaglio, spiega la delibera, è attualmente possibile identificare quattro tipologie di soccorso istruttorio, definite dalla giurisprudenza amministrativa seguendo i diversi punti dellart. 101 del Codice: soccorso integrativo o completivo, che è volto a colmare, essenzialmente in termini quantitativi, carenze della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, con esplicita esclusione quindi della documentazione inerente lofferta sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico; soccorso sanante, che è volto a rimediare, in termini qualitativi, a omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione, con esclusione di quella che compone lofferta tecnica e/o economica; soccorso istruttorio in senso stretto, cosiddetto procedimentale, che consiste nella richiesta da parte della stazione appaltante di chiarimenti rispetto a documenti o contenuti dellofferta tecnica e/o economica già completa, fermo il divieto di apportarvi qualunque modifica; soccorso correttivo, che abilita il concorrente a rettificare un errore materiale contenuto nellofferta prima dellapertura delle buste, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta e fermo il rispetto dellimmodificabilità contenutistica.

Nel parere viene ricordato che, secondo il consolidato orientamento interpretativo dellAutorità, formatosi già in vigenza del precedente Codice, il soccorso istruttorio può sì essere utilizzato per sanare incompletezze della domanda, ad esclusione però di quelle relative allofferta tecnica ed economica. Altrimenti, si potrebbe arrivare alla possibilità di integrazione dellofferta, circostanza che non è consentita. Nellatto sono anche richiamate le pronunce giurisprudenziali secondo le quali una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di uninformazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dellappalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dellofferta o rettifica di un errore manifesto dellofferta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.

Il caso specifico affrontato (mancata presentazione del modello da allegare) permette al parere di evidenziare che se vi è una carenza dellofferta – incompleta rispetto alle prescrizioni della legge di gara e non integrabile, per espresso divieto, rispetto ai contenuti dellofferta stessa – non sono percorribili il soccorso integrativo o il soccorso sanante. Ugualmente, se manca un documento che era richiesto, non è percorribile il soccorso procedimentale, che si può attivare chiedendo chiarimenti su documenti o contenuti già presenti nellofferta.

Con riferimento alla nuova fattispecie di soccorso correttivo, il parere specifica che ciò che è possibile correggere è lerrore materiale in cui è incorso loperatore nella elaborazione dellofferta (ad esempio, una incongruenza tra dati contenuti nella medesima offerta), di cui loperatore si avvede spontaneamente prima dellapertura dellofferta. Diversamente, si consentirebbe alloperatore di utilizzare il soccorso correttivo strumentalmente per produrre, oltre i termini delle offerte, documenti o allegati dellofferta necessari ai fini della valutazione della stessa.

Su questo punto, il parere richiama anche quanto affermato dal Consiglio di Stato secondo cui deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dellofferta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente alloperatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dellofferta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per lesecuzione delle prestazioni messe a gara).

Fonte: ANAC del 24/12/2024