- Modifica dellArticolo 99 del Codice Appalti: introduzione del silenzio-assenso nella verifica dei requisiti
Larticolo 26 della bozza di Correttivo al Codice degli appalti propone una modifica significativa allarticolo 99, relativo alla Verifica del possesso dei requisiti.
La nuova disposizione consentirebbe alle Stazioni appaltanti e agli Enti concedenti, in particolare al RUP, di procedere con laggiudicazione anche in assenza della completa verifica dei requisiti.
Tale innovazione non è del tutto inattesa, ma si inserisce nel solco delle numerose segnalazioni e sollecitazioni, tra cui quelle dellANAC, volte a introdurre meccanismi di silenzio-assenso per sopperire ai ritardi nellevasione delle verifiche.
- Il ruolo dellANAC: lurgenza di accelerare i tempi
In un documento del luglio 2024, lANAC ha evidenziato le criticità del Codice Appalti, sottolineando limportanza di prevedere lapplicazione del silenzio-assenso nelle procedure di verifica dei requisiti di partecipazione.
LAutorità ha segnalato ritardi e mancate risposte da parte degli Enti certificanti per i requisiti non disponibili nel Fascicolo Virtuale dellOperatore Economico (FVOE), con la necessità di richiedere verifiche dirette agli Enti emittenti (cfr. delibera ANAC n. 262/2023).
Questa situazione ha costretto le Stazioni appaltanti a scegliere tra due opzioni alternative:
- Applicare il silenzio-assenso trascorsi 30 giorni dalla richiesta, condizionando laggiudicazione alla risoluzione in caso di successivo accertamento negativo dei requisiti;
- Attendere lesito delle verifiche prima di procedere con laggiudicazione, con il rischio di ritardi significativi.
- Introduzione del comma 3-bis allarticolo 99
La modifica proposta dallarticolo 26 del Correttivo introduce il comma 3-bis allarticolo 99, prevedendo che, in caso di malfunzionamento del FVOE o delle piattaforme collegate, laggiudicazione possa avvenire immediatamente, trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione (3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale delloperatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dellarticolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, lorgano competente è autorizzato a disporre comunque laggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di unautocertificazione dellofferente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e lassenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo lobbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato laffidamento a un operatore privo dei 12 requisiti, la stazione appaltante, ferma lapplicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dellaggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dallofferente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lesecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità).
Ciò è possibile purché lofferente presenti unautocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti richiesti e lassenza di cause di esclusione.
- Obbligo di verifica e tutele per le stazioni appaltanti
Nonostante la possibilità di aggiudicazione immediata, il completamento delle verifiche resta obbligatorio. In assenza di un riscontro positivo, non è consentito procedere a pagamenti, nemmeno parziali.
Qualora, successivamente allaggiudicazione, venga accertata la mancanza dei requisiti, la Stazione appaltante è tenuta a revocare laggiudicazione e a recedere dal contratto, liquidando esclusivamente le prestazioni già eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti.
Questa modifica rappresenta un equilibrio tra la necessità di snellire le procedure e la tutela degli interessi pubblici, garantendo strumenti operativi più rapidi ma accompagnati da adeguate salvaguardie.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 24/12/2024

