Lappellante chiede il risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza della decisione di non aggiudicazione della procedura di gara avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecuzione di lavori.
I pregiudizi di cui è chiesta la riparazione, riconnessi allillegittima mancata aggiudicazione della gara in favore della deducente, sono stati articolati su:
– danno emergente;
– lucro cessante;
– danno curriculare
In via alternativa, essa ha chiesto il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale della stazione appaltante, da commisurarsi alle spese sostenute e alla chance perduta.
Consiglio di Stato, Sez. V, 19/12/2024, n. 10205 respinge lappello:
2. Lappello è infondato.
Premette il Collegio che per pacifica e condivisa giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dellannullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dellillecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dellagire illegittimo della pubblica amministrazione; ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dellart. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere lequivalente economico (C.d.S., V, 21.8.2024, n. 7195. In termini confermativi, C.d.S., IV, 31.5.2024, n. 4908; C.d.S., IV, 12.9.2023, n. 8282).
In punto di individuazione dei criteri di riparto dellonere della prova, trova poi piena applicazione il principio dispositivo, il quale non è in questa sede temperato dal metodo acquisitivo proprio dellazione di annullamento. Questultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare lasimmetria informativa tra Amministrazione e privato, la quale contraddistingue lesercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dellazione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella consequenziale di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo, sancito in generale dallart. 2697, primo comma, c.c. Ne consegue che sulla parte ricorrente grava lonere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dellAmministrazione per fatto illecito delineata dallart. 2043 c.c, nel cui alveo deve essere ricondotta la domanda. È quindi necessario verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: il fatto illecito; levento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente; il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito; la colpa dellapparato amministrativo.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/12/2024 di Roberto Donati

