Il riferimento alle “economie di scala” costituisce giustificazione plausibile del ribasso del costo del lavoro se l’impresa fornisce la dimostrazione dei relativi presupposti

Dic 18, 2024

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Il riferimento alle economie di scala costituisce una giustificazione plausibile del ribasso dal costo del lavoro, a condizione che limpresa interessata fornisca una puntuale dimostrazione dei relativi presupposti.

Questo quanto ricordato da Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 17/12/2024, n. 3516:

Sui rimanenti profili del primo motivo del ricorso introduttivo il Tribunale ritiene innanzitutto che possa essere data continuità, in ragione dellanalogia tra discipline, allindirizzo giurisprudenziale che, nel vigore del previgente Codice dei Contratti Pubblici, ha interpretato le disposizioni sulle giustificazioni del costo della manodopera nel senso di ritenere legittime le modificazioni ovvero le rimodulazioni di tale costo fornite dalloperatore economico in fase di verifica dellanomalia dellofferta.

Invero, nel rispetto dei minimi salariali inderogabili, limpresa può anche indicare una diversa stima di un costo già esposto in precedenza (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, Sent. 18.09.2024, n. 986). Inoltre è assodato in giurisprudenza che il riferimento alle economie di scala costituisce una giustificazione plausibile del ribasso dal costo del lavoro, a condizione che limpresa interessata fornisca una puntuale dimostrazione dei relativi presupposti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, sent. 13.06.2024, n. 2024, nonché in senso conforme dello stesso giudice sent. 26.02.2024, n. 1270). Nel caso oggetto del decidere il compendio probatorio versato in atti dalla xxxx in fase di contraddittorio cartolare ex art. 73 cod. proc. amm. non lascia alcun margine di dubbio sullesistenza effettiva di una struttura imprenditoriale ben radicata sul territorio, in particolare negli stessi luoghi in cui si trovano i siti dell……….. da vigilare; e tale da garantire luso promiscuo (cioè contemporaneamente in favore di committenti diversi) delle maestranze dellaggiudicataria. Lacquisita dimostrazione dellesistenza di tali economie organizzative porta con sé, come corollario, la non doverosità dellappostazione come costo della manodopera dellesborso pertinente il personale impiegato occasionalmente ovvero in modo trasversale nellesecuzione di vari contratti, rientrando, questi particolari costi, che non sono annoverabili tra i costi diretti, proprio nellambito delle economie di scala (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 03.11.2020, n. 6786 ed in senso conforme T.A.R. Sardegna, Sez. II, sent. 11.11.2024, n. 794).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/12/2024 di Roberto Donati